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Niente segreteria in convenzione

Fonte: Il Sole 24 Ore

Non possono essere stipulate convenzioni di segreteria tra i Comuni e le Unioni: è quanto ha chiarito il ministro per i Rapporti con il parlamento, Piero Giarda, in risposta a una interrogazione che era stata presentata dall’onorevole Daniela Melchiorre.
Per il ministro è necessario ripensare tale divieto per arrivare a risultati di «razionalizzazione delle risorse e di ottimizzazione dell’esercizio delle funzioni degli enti locali». Questa esigenza è ulteriormente rafforzata dall’accelerazione impressa dal legislatore alla gestione associata tra i piccoli Comuni e dalla progressiva riduzione del numero dei segretari in servizio. Tanto più che quasi dappertutto, ai vertici delle Unioni, vi sono proprio segretari dei Comuni aderenti, sulla base di disposizioni dettate dagli statuti e della possibilità offerta dalla ex Agenzia di ricevere questo come un incarico aggiuntivo.
Il ministro ha detto “no” alla stipula di convenzioni di segreteria tra Unioni e Comuni perché «il segretario comunale e provinciale, come figura professionale, esercita le proprie attribuzioni, in conformità con quanto previsto dal proprio ordinamento e dal testo unico degli enti locali, solo presso i Comuni e le Province, o presso le convenzioni di segreteria, le quali tuttavia non riguardano né le Unioni di Comuni né le Comunità montane. Queste ultime, infatti, hanno facoltà di avvalersi per i servizi di segreteria di personale non iscritto all’apposito albo. Il quadro normativo di riferimento non contempla dunque la possibilità di stipulare una convenzione con l’Unione per il servizio di segreteria».
Giarda ha citato, a sostegno della propria tesi, la deliberazione della soppressa Agenzia nazionale dei segretari comunali e provinciali del 2 maggio 2001. Implicitamente ha confermato che queste disposizioni continuano ad applicarsi anche dopo che – con il Dl 95/2012, la cosiddetta spending review – è stato previsto che i Comuni possano stipulare in generale convenzioni con le Unioni.
Ma il blocco alle convenzioni per la segreteria non ha impedito che i segretari, previa autorizzazione dei sindaci, possano svolgere l’incarico di segretari dell’Unione. Tale incarico è da considerare (secondo la deliberazione 200/2001 della disciolta Agenzia) come extra-istituzionale, quindi disciplinato dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001, e remunerato come tale.
Con la gestione associata tra i piccoli Comuni si viene a modificare in modo significativo il ruolo dei segretari nei piccoli centri, stimolando ulteriormente l’utilizzazione dello strumento convenzioni. Nella stessa direzione va anche la tendenza, consacrata da ultimo dal Dl 95/2012 con il tetto alle nuove assunzioni, alla progressiva riduzione dei segretari in servizio. Tutte queste ragioni spingono verso l’utilizzazione delle convenzioni di segreteria tra Comuni e Unioni. Peraltro, sulla base della riscrittura delle funzioni fondamentali dei Comuni contenuta in tale provvedimento, non è più necessario che esse siano inserite nelle forme associate scelte dall’ente, potendo continuare a mantenere la loro specificità, anche per la individuazione dei Comuni.


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