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«No» al piano di riequilibrio pluriennale per correggere irregolarità riscontrate dai giudici contabili

di Vincenzo Giannotti

La delibera della Corte dei conti Campania n. 4/2020 Qualora in sede di controllo la Corte dei conti rilevi irregolarità, tali da pregiudicare l’equilibrio economico anche in modo prospettico, assegna all’ente locale controllato il termine di sessanta giorni per proporre provvedimenti idonei a rimuoverle ripristinando gli equilibri di bilancio. Ora, secondo la Sezione regionale per la Campania (deliberazione n. 4/2020), l’ente non può proporre l’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del Tuel) in quanto misura non idonea a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 148-bis del Tuel). La conseguenza del mancato adempimento comporta, quindi, la preclusione dei programmi di spesa discrezionale, ossia della spesa non legata a indefettibili obblighi istituzionali e giuridici dell’ente, e ciò fino all’adozione delle necessarie misure correttive. Il caso Il collegio contabile partenopeo, a seguito della verifica dei conti consuntivi di un ente locale, ha evidenziato gravi irregolarità contabili negli esercizi 2016 e 2017, dovuti a una sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità e di una errata quantificazione del fondo pluriennale vincolato, con conseguenti riflessi negativi sul risultato di amministrazione. L’ente, a seguito della correzione delle poste contabili errate, ha rideterminato un risultato di amministrazione negativo per circa 12 milioni di euro, decidendo di attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in base all’articolo 243-bis del Tuel, unica via di uscita, a dire dell’ente, per ripristinare in senso prospettico l’equilibrio di bilancio. Le precisazioni del collegio contabile La procedura indicata dall’ente locale non è conforme al dato legislativo e non può rappresentare un modo alternativo al ripristino delle irregolarità riscontrate. Le misure correttive devono essere adottate secondo le regole e i termini stabiliti dall’articolo 193 del Tuel il quale dispone che, a fini degli equilibri generali di bilancio, « possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale ». Inoltre, ha rilevato il collegio contabile, le attività richieste per il ripristino degli equilibri economico-finanziari, devono essere attuate anche alla luce dell’articolo 188 del Tuel il quale stabilisce che « il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio ». Pertanto, non essendo il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale un «provvedimento idoneo a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, ex art. 148 bis TUEL», va applicato il terzo comma dell’articolo in base al quale, la mancata adozione delle misure correttive, comporta la preclusione della «attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria». Le indicazioni della Sezione delle Autonomie In merito alla possibilità di ricorrere al piano di riequilibrio finanziario, in presenza di un disavanzo di amministrazione rilevatoin base all’articolo 188 del Tuel, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 30/2016) ha avuto modo di precisare, tuttavia, come le misure correttive, adottate dall’ente locale, «non devono in alcun modo essere surrettiziamente sostitutive di altre eventuali e più radicali misure quali il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, ciò che deve emergere dall’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo nella delibera di adozione del piano di rientro, secondo quanto dispone l’art. 188, comma 1 settimo periodo, del TUEL».

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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