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La tassazione degli arretrati contrattuali stabiliti in sentenza

Quale tipo di tassazione è da sottoporre ai redditi derivanti da arretrati contrattuali non corrisposti dalla PA, condannata dal giudice con sentenza a darne esecuzione nonostante il dipendente non sia più in servizio?

La questione posta all’Agenzia delle Entrate da un ente pubblico riguarda il tipo di tassazione da sottoporre ai redditi derivanti da arretrati contrattuali non corrisposti dalla PA, condannata dal giudice con sentenza a darne esecuzione nonostante il dipendente non sia più in servizio. L’ente ha prospettato la tassazione separata, mentre il dipendente ha evidenziato come la recente giurisprudenza di legittimità abbia al contrario previsto il pagamento al lordo e non al netto delle ritenute (Cortedi Cassazione 28 settembre 2011, n. 19790, 18 agosto 2014, n. 18027, 13 febbraio2013, n. 3525, 14 settembre 2015, n. 18044, 17 settembre 2015, n. 18232; 2 novembre2015, n. 22379). La risposta è contenuta nella risoluzione n.24 del 5 febbraio 2020.

La normativa di riferimento

L’Agenzia delle Entrate evidenzia come la normativa di riferimento sia quella prevista dall’art.17, comma 1, lett. b) del TUIR che prevede la tassazione separata di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49″. Secondo il legislatore la tassazione separata avrebbe il compito di salvaguardare il dipendente che nel ricevere i redditi cumulati in un singolo anno si troverebbe con una tassazione maggiore, in considerazione della progressività dell’imposta sui redditi.

L’articolo 21 del medesimo testo unico stabilisce che per i redditi tassati separatamente di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b):

Gli obblighi dell’ente

Precisati i presupposti impositivi, gli enti che corrispondono gli arretrati devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta con i criteri di cui all’articolo 21, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro di pendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13, commi 1  e 2 (altre detrazioni), del medesimo testo unico.

Precisa l’Agenzia delle Entrate che nel caso in cui il dipendente non abbia altri redditi e l’ammontare complessivo degli importi liquidati in sentenza o dovuti dovesse ricevere un trattamento fiscale più favorevole, allora si applicherà quest’ultimo.

Gli obblighi del sostituto

Inquadrato in modo corretto il trattamento fiscale il sostituto potrà procedere nel modo seguente: a) applicazione della tassazione separata sui redditi disposti dal giudice; b) in assenza della conoscenza dell’aliquota media dei dipendenti potrà applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l’anno in cui eroga le somme disposte dal giudice.


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