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Revisori, riforma subito in vigore

di Matteo Barbero

Gli enti possono già nominare i presidenti
Dal 25 dicembre 2019 gli enti locali possono nominare il presidente del proprio collegio dei revisori dei conti, anche in caso di sostituzione di un membro già in carica. Lo ha chiarito nei giorni scorsi il ministero dell’interno rispondendo ad un quesito in ordine alla decorrenza della nuova disciplina prevista dall’art. 57 ter del decreto fi scale (dl 124/2019). Tale disposizione ha modifi cato i meccanismi di scelta dei guardiani dei conti di comuni, unioni, province e città metropolitane: in particolare, oltre a circoscrivere il sorteggio su base provinciale, ha previsto il ritorno all’elezione per i presidenti degli organi collegiali (che nei comuni sono obbligatori da 15 mila abitanti in su). Come noto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16, comma 25, del dl 138/2011, il vecchio meccanismo basato sulla nomina fi duciaria da parte dei consigli degli enti era stato rimpiazzato da un sorteggio su base regionale. La nuova disciplina sembrava ormai consolidata, tanto che erano state defi nite alcune modifi che al regolamento attuativo (approvato con decreto del Viminale 15 febbraio 2012, n. 23) che puntavano a rafforzarlo prevedendo l’innalzamento dei requisiti necessari per assumere l’incarico negli enti minori (e dunque per i soggetti da inserire nella fascia iniziale, la n. 1) e l’istituzione di un’apposita fascia dell’elenco, la n. 4), per i comuni con popolazione almeno pari a 50 mila abitanti, le province e le città metropolitane, con la previsione di specifi ci requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a quelli delle altre fasce. Poi, in modo improvviso, è arrivata la svolta, che ha subito attirato pesanti critiche da parte delle associazioni rappresentative (Ancrel in testa) il cui pressing per una correzione di rotta finora non ha prodotto risultati: per il Viminale, infatti, il nuovo sistema è applicabile fin da Natale scorso (giorno di entrata in vigore della legge di conversione del dl) e anche per le sostituzioni di membri sorteggiati. La nomina non è comunque del tutto libera, dato che rimane obbligatorio scegliere il nome fra coloro che hanno i requisiti. Pertanto, il consiglio dell’ente locale, è invitato ad effettuare, al momento della delibera di nomina, una previa verifi ca se il presidente scelto sia inserito anche nell’elenco dei revisori vigente a tale data.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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