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I principi per l’erogazione di sovvenzioni da parte ad enti di particolare rilevanza per la loro funzione sociale

I giudici contabili hanno precisato che gli enti possono deliberare, sussistendone i presupposti tecnico economici e di capienza di bilancio, l’erogazione di contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono un’attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini.

In via astratta la possibilità, da parte degli enti locali, di introdurre nel proprio regolamento, in materia di concessione di contributi, una disposizione che consenta di attribuire sovvenzioni a enti di particolare rilevanza per la loro funzione sociale nell’ambito della collettività locale, non è vietata non essendoci norme che vietino agli enti locali di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. I dettagli di legittimità di queste erogazioni, tuttavia, sono state analizzate dalla Corte dei conti per il Trentino (deliberazione n.2/2020).

I principi di legittimità

La possibilità di attribuire benefici finanziari a terzi è stata già evidenziata dai giudici contabili (Sez. Controllo Lombardia n. 262/2012; sez. Controllo Piemonte n. 214/2017) che hanno avuto modo di precisare che “al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il  contributo”.

Ricorda il Collegio contabile trentino come nel nostro ordinamento esiste un principio immanente i sussidiarietà orizzontale, tutelato dalla Costituzione (art.118, comma 4), secondo cui anche i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la natura pubblica o privata del soggetto che riceve la sovvenzione è indifferente se il criterio guida risulta quello della necessità che l’attribuzione sia finalizzata al perseguimento dei fini dell’ente pubblico.

La stessa legge n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi dispone all’art. 12 che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Sul punto, il Consiglio di Stato (sentenza n.7845/2019) ha avuto modo di precisare che “la prescrizione contenuta nell’art. 12 L. n. 241/1990 di subordinare la concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi, è espressione di un principio generale per il quale l’erogazione di somme di denaro da parte dell’amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell’attività da beneficiare”.

I giudici contabili hanno precisato che gli enti possono deliberare, sussistendone i presupposti tecnico economici e di capienza di bilancio, l’erogazione di contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono un’attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini (Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 226/2013).

E’ evidente, continua il Collegio contabile del Trentino, come l’attribuzione di benefici pubblici deve risultare conforme al principio di congruità della spesa da sostenere rispetto al concreto interesse pubblico da perseguire, giacchè la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati, in ragione dell’interesse pubblico indirettamente perseguito, ammessa in via generale, rimane “subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai princìpi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche”, in ossequio alle elementari regole di buona amministrazione e di ragionevolezza dell’agire da parte dei pubblici poteri. In altri termini, per ogni contributo elargito dovrà essere evidenziata la correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita. Pertanto, ogni elargizione di denaro pubblico deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente non opera in piena e assoluta libertà; appare anche doveroso che, a fronte di un contributo pubblico, sia presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese dell’evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, e che, anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e possibile l’accertamento dei presupposti per determinarlo (in tali termini Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 54/A/2016).

Gli obblighi di trasparenza

In merito agli obblighi di trasparenza imposto dal d.lgs. n.33/2013 gli enti devono procedere alla pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici o privati. E’, altresì, previsto che siano pubblicati i singoli atti di concessione, laddove di importo superiore a mille euro, e che le ipotesi di pubblicazione previste dall’art. 26 del d. lgs. n. 33/2013 costituiscano “condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo”.

Conclusioni

Poste le condizioni e i principi da rispettare, l’eventuale erogazione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche deve essere contenuta in una convenzione nella quale sia disciplinato il rapporto tra Comune e soggetto beneficiario, ciò al fine di assicurare la corretta destinazione degli interventi agli scopi pubblici, prevedendo anche le modalità di verifica e recupero nel caso di mancato o irregolare utilizzo rispetto alle finalità preventivate.


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