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Nomina Presidente del collegio dei revisori dopo l'articolo 57 ter del decreto legge 124-2019

Al comune  il cui organo collegiale di revisione contabile è in regime di prorogatio, si chiede se sia possibile per il Consiglio esercitare la facoltà di eleggere il presidente dell'organo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3.

Il Ministero dell’Interno risponde alla Prefettura su una domanda tesa a conoscere l’operatività del d.l. 124/2019 per il Collegio dei revisori dei conti e della nomina del suo presidente.

Risposta

Si fa riferimento alla nota trasmessa da una Prefettura relativa alla richiesta di parere circa l’orientamento di questa Direzione Centrale in ordine all’applicabilità dell’articolo 57 ter del D.L. n.124 del 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.157 del 2019.

In particolare, in riferimento al comune in oggetto il cui organo collegiale di revisione contabile è in regime di prorogatio, si chiede se sia possibile per il Consiglio esercitare la facoltà di cui al comma 25 bis dell’articolo 16, del D.L. 138 del 2011, di eleggere il presidente dell’organo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al D.M. n.23 del 2012 e, in tal caso, se l’estrazione avvenuta il 21 novembre 2019, per il rinnovo del citato organo di revisione, sia valida o se si debba procedere ad una nuova estrazione.

Dall’interpretazione letterale della norma del citato articolo 57 ter, emerge che il comma 1, lettera a), modificando il comma 25, dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 che ha introdotto il nuovo sistema di scelta dei revisori tramite estrazione dall’elenco, nella parte in cui prevede la formazione dell’elenco dei revisori contabili su base regionale, sostituendolo con il riferimento territoriale alla provincia, non sia immediatamente applicabile.

Infatti, al fine di realizzare tale modifica, il successive comma 2, demanda al Governo la modifica del decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, prevedendo l’inserimento nell’elenco dei revisori a livello provinciale.

Diversamente, la lettera b) del medesimo articolo 57 ter, inserisce nell’articolo 16 il comma 25 bis che, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del inistro dell’Interno n.23 del 2012.

Risulta evidente che il riferimento del comma 2 dell’articolo 57 ter, alla modifica del regolamento menzionato, vale esclusivamente per la formazione dell’elenco dei revisori su base provinciale, per permettere le modifiche tecniche ed i correttivi all’attuale sistema della banca dati su base regionale. A contrario, la disposizione della lettera b), esplica i suoi effetti in via diretta dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto e non è subordinata alla modifica tramite decreto ministeriale, quindi gli enti, a far data dal 25 dicembre 2019 (data di entrata in vigore della legge 157-2019), hanno la facoltà di applicare la nuova disposizione relativa alla scelta del presidente.

Inoltre, valutando gli effetti che medio tempore si sono consolidati per gli enti locali che hanno effettuato estrazioni prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, oppure anche dopo l’entrata in vigore, le cui nomine non siano ancora avvenute, si ritiene che dal 25 dicembre 2019, anche in caso di sostituzione del presidente di un collegio già in carica, il consiglio dell’ente locale possa procedere con il nuovo sistema di scelta del presidente del collegio.


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