MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Bilancio di previsione ancora senza aliquote Imu, qualche possibile soluzione

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

I numerosi Comuni che non hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2019 si trovano ora a predisporre il principale documento di programmazione finanziaria con l’obbligo di tenere in considerazione le novità di rilievo introdotte dalla legge di bilancio 2020. La nuova Imu Innanzitutto la nuova Imu, che dal 1° gennaio 2020 ha sostituito le vecchie Imu e Tasi. Sebbene il neonato prelievo conservi in gran parte la struttura delle precedenti imposte patrimoniali (con la differenza sostanziale che ora il carico è spostato interamente sul proprietario e non più sull’inquilino), si tratta a tutti gli effetti di tributi differenti. Ragion per cui la nuova Imu richiede l’approvazione di nuove aliquote e di un nuovo regolamento, per la cui adozione il comma 779 della legge 160/2019 concede tempo fino al prossimo 30 giugno 2020, non potendosi far valere l’ultrattività delle aliquote deliberate per l’anno di imposta 2019 (comma 169 della legge 296/2006). La conseguenza è che, in caso di mancata approvazione delle nuove aliquote Imu, troveranno applicazione quelle di base stabilite dalla legge e non già quelle applicate lo scorso anno dai Comuni. La fissazione per legge di un termine per l’approvazione delle aliquote Imu successivo a quello per l’approvazione del bilancio (prorogato al 31 marzo) rappresenta una deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote e i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1° gennaio dell’esercizio, a condizione che siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l’approvazione del bilancio (articolo 53, comma 16, legge 288/2000 e articolo 1, comma 169, legge 296/2006). Se la deroga non crea problemi circa la validità delle aliquote deliberate entro il 30 giugno 2020, qualche difficoltà in più la genera in rapporto agli equilibri del bilancio di previsione. I responsabili finanziari infatti si interrogano su come fornire una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova Imu, in assenza di un provvedimento che ne fissi la misura. Il tema non è di certo banale, tenuto conto che la ratio del legislatore, allorquando impone che unitamente al bilancio siano approvate anche le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché le tariffe dei servizi a domanda individuale, è quella di garantire l’attendibilità e la veridicità delle previsioni in un quadro coerente e organico. È sufficiente riproporre nel nuovo bilancio una entrata pari al gettito dei soppressi gettiti relativi all’Imu e alla Tasi per garantire la validità della previsione? Tenuto conto che l’unità elementare del bilancio di previsione secondo la struttura introdotta dal Dlgs 118/2011 è rappresentata dalla tipologia di entrata (che comprende tutti i tributi dell’ente) non si può affermare che la determinazione delle aliquote sia implicitamente rappresentata dall’ammontare del gettito dell’Imu iscritto in bilancio, tenuto conto che il dato non è direttamente desumibile dalla lettura del documento. Qualche possibile soluzione operativa Resta per il momento apparentemente preclusa la possibilità per gli enti di deliberare le aliquote Imu per l’anno 2020 entro il 31 marzo, se si aderisce alla linea interpretativa secondo cui le aliquote anche per l’anno 2020 possono essere approvate ed essere considerate efficaci solamente se corredate del prospetto prodotto attraverso il Portale del federalismo fiscale, sulla base di una griglia di differenziazione delle aliquote fissata con decreto. Si ritiene che i tempi di emanazione del decreto siano inconciliabili con quelli di approvazione delle aliquote, in quando coincidenti, e per questa ragione appare molto più logico ritenere che anche la previsione del comma 757 (e quindi l’obbligatorietà del prospetto) sia da differire al 2021. Certo è che, allo stato attuale, e in assenza di chiarimenti ufficiali, saranno pochi i Comuni che vorranno avventurarsi nell’approvare le nuove aliquote Imu. Una possibile soluzione, dunque, potrebbe essere quella di: a.indicare nel Dup che l’ente delibererà entro il 30 giugno delle aliquote della nuova Imu, in grado di garantire almeno l’invarianza del gettito rispetto a quanto previsto nel 2019 da Imu+Tasi, fermo restando che eventuali decisioni che dovessero determinare una modifica a queste previsioni dovranno comportare una necessaria variazione di bilancio e, se del caso, il reperimento di nuove risorse; b.inserire, nel dispositivo della delibera di consiglio con cui si approva il bilancio, un punto con cui si demanda a un successivo provvedimento l’approvazione delle aliquote Imu, con l’impegno che le stesse dovranno garantire il gettito iscritto nel bilancio di previsione. Le tariffe della Tari Il problema invece non sussiste per le tariffe della Tari, il cui termine è stato prorogato al 30 aprile 2020 a opera del comma 57-bis della legge 160/2019. In costanza di tributo, infatti, fino a quando non vengono approvate le nuove tariffe trovano applicazione quelle precedenti, ragion per cui la previsione di entrata trova sostegno nella deliberazione consiliare allegata al bilancio di previsione dell’esercizio 2019. Ciò anche se, in realtà, le tariffe sono sempre collegate con le dimensioni dei costi effettivi e, quindi, il collegamento con l’anno precedente risulta essere quanto mai poco opportuno. L’incertezza che grava su questo prelievo riguarda piuttosto la determinazione del Pef secondo le nuove regole di Arera che, sganciando la determinazione dei costi efficienti dalla spesa effettivamente sostenuta dai Comuni per la gestione del servizio, rischia di condurre a previsioni di entrata differenti da quelle che servono agli enti per mantenere gli equilibri. Anche in questo caso, comunque, i bilanci di previsione vengono approvati senza la certezza dell’approvazione da parte di Arera e, in molti casi, anche in assenza di validazione da parte dell’ente territorialmente competente, mettendo a rischio la tenuta degli equilibri di bilancio, nel caso in cui i nuovi costi del Pef dovessero risultare inferiori rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dagli enti o rispetto anche a quanto approvato lo scorso anno.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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