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Illegittimo lo scioglimento del Consiglio per mancata approvazione del rendiconto nei termini se l’ente non è inerte

Importante sentenza del TAR con la quale è stata annullato il provvedimento del Prefetto che ha disposto li scioglimento del Consiglio comunale per mancato rispetto dei termini di approvazione del rendiconto.

Importante precisazione del Tribunale amministrativo della Campania (sentenza n.97/2020) con la quale è stata annullato il provvedimento del Prefetto che ha disposto li scioglimento del Consiglio comunale per mancato rispetto dei termini di approvazione del rendiconto.

I fatti

In presenza della mancata approvazione del rendiconto dell’anno 2018, il Prefetto con nota del 21.06.2019, ha diffidato l’ente locale a provvedere all’approvazione del documento contabile, essendo scaduto, il 30 aprile, il termine previsto dalla legge per il perfezionamento dello stesso, pena lo scioglimento dell’organo consigliare ex artt. 227, comma 2 bis e 141, comma 2 D.lgs. n. 267/2000. A fronte della diffida ricevuta, il Sindaco e i Consiglieri di maggioranza, preso atto della volontà del Presidente del Consiglio Comunale di non procedere alla preventiva surroga del consigliere comunale dimissionario in ragione dell’asserita irritualità delle relativi dimissioni, abbandonavano l’aula, così di fatto non partecipando alla relativa adunanza all’esito della quale, il Consiglio, con il voto contrario di 12 consiglieri votanti su 13 presenti ed uno astenuto, deliberava di non approvare il rendiconto di gestione 2018. Il Sindaco, procedeva a convocare nuovamente il Consiglio con procedura d’urgenza per il giorno 01.07.2019, in prima convocazione, e per il giorno 02.07.2019, in seconda convocazione, e ciò sia per la votazione della surroga del consigliere dimissionario che per l’approvazione del rendiconto di gestione. In occasione della adunanza tenutasi il giorno 1.07.2019 il Consiglio Comunale, con il voto unanime dei 12 Consiglieri presenti (di minoranza), deliberava di non procedere alla surroga del Consigliere, stante la nullità delle relative dimissioni, e di non approvare, malgrado tutti i pareri favorevoli, il rendiconto di gestione. Con nuova nota del Sindaco indirizzata tanto al Presidente del Consiglio quanto al Prefetto, richiedeva di convocare il Consiglio d’urgenza e, comunque, entro e non oltre la data del 06.07.2019 fissata dal Prefetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 227, comma 2 bis e 141, comma 2 D.lgs. n. 267/2000, onde procedere tanto alla surroga Consigliere Comunale quanto all’approvazione del rendiconto di esercizio finanziario 2018. Il Sindaco, inoltre, nella nota richiedeva al Prefetto di provvedere, in sostituzione del Presidente del Consiglio eventualmente inerte, alla suddetta convocazione, ai sensi dell’art. 39 comma 5 D.lgs. n. 267/2000. A questo punto, il Presidente convocava il Consiglio Comunale soltanto per il giorno 09.07.2019, alle ore 19,00, in prima convocazione e per il giorno 10.07.2019, alle ore 20,00, in seconda convocazione, al fine di procedere alla surroga del Consigliere Comunale, dimissionario, e relativa convalida del nuovo eletto ma non anche per l’approvazione del rendiconto del 2018.

Il Prefetto ha, in data 12/07/2019, nominato il Commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto di gestione del Comune ed avviato la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.

L’impugnazione del Sindaco

Avverso gli atti del Prefetto di scioglimento del Consiglio comunale, il Sindaco ha presentato ricorso innanzi al TAR, sostenendone l’illegittimità. In particolare, oltre all’evidente situazione di ostruzionismo da parte del Presidente del Consiglio, il Sindaco ha evidenziato l’illegittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale di mancata approvazione del rendiconto, per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, in quanto non supportate dall’individuazione ed esternazione delle ragioni sottese alla mancata approvazione del rendiconto, malgrado l’esistenza di pareri in proposito favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ivi incluso quello dell’Organo di revisione. Secondo il Sindaco, il rendiconto di gestione, diversamente dal bilancio di previsione, sarebbe atto di natura non già politica bensì tecnica e come tale, potrebbe essere emendato, ovvero non approvato, soltanto a fronte del mancato rispetto dei principi contabili e/o per elementi di carattere tecnico, nella specie non evidenziati dal Consiglio.

Secondo il Ministero dell’Intero e delle Prefettura la mera decorrenza del termine assegnato dal Prefetto con la diffida del 21.06.2019 (6.07.2019) avrebbe determinato ipso iure, quale atto dovuto e vincolato, la nomina del Commissario ad acta per l’approvazione, in via sostitutiva del Consiglio comunale, del rendiconto di gestione 2018 ed il conseguenziale avvio del procedimento per lo scioglimento dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 141, comma 1 e 2, e dell’art. 227, comma 2 bis T.U.E.L.

L’accoglimento del ricorso

Rileva in via preliminare il Collegio amministrativo di primo grado, come esista un vero e proprio obbligo da parte del Presidente del Consiglio di assecondare le richieste del Sindaco ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) secondo cui: “2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste”. In aggiunta, il quinto comma del medesimo art. 39, prevede che “In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto”. Il carattere obbligatorio di siffatto adempimento a richiesta del Sindaco è, quindi, comprovata dall’espressa previsione legislativa dell’esercizio, da parte del Prefetto, di un vero e proprio potere sostitutivo, da ritenersi altrettanto doveroso, cosa non avvenuta nel caso concreto.

Il Collegio amministrativo evidenzia il carattere meramente acceleratorio e anche non perentorio – per come erroneamente ritenuto dal Prefetto – del termine entro cui, ai sensi dell’art. 114 comma 2 D.lgs. n. 267/2000, l’ente locale diffidato è tenuto ad approvare il Rendiconto di gestione di cui all’art. 227 citato D.lgs., giacché ciò che legittima l’autorità prefettizia all’adozione dei provvedimenti prefettizi sostitutivi non è la mera scadenza del termine in questione, bensì solo la manifesta inerzia dell’ente, nella specie insussistente. Per giurisprudenza costante, infatti, l’inosservanza del termine di legge per l’approvazione ad opera del Consiglio Comunale del rendiconto di gestione non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dello stesso, ma comporta l’apertura di un procedimento sollecitatorio, caratterizzato dall’assegnazione di un ulteriore termine acceleratorio, che può anche condurre all’adozione della grave misura dello scioglimento, ma solo a seguito della constatata inadempienza all’intimazione puntuale ed ultimativa dell’autorità prefettizia, che attesti l’impossibilità o la riottosità del Consiglio a procedere all’approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato.

Conclusioni

Il Collegio contabile annulla, pertanto, il decreto di scioglimento del Consiglio comune, precisando nella parte finale della sentenza che lo scioglimento del Consiglio comunale deve essere intesa quale extrema ratio, non praticabile tutte le volte in cui, come nel caso in esame sussistono, comunque, i presupposti affinché il documento contabile venga approvato, sia pur tardivamente.

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