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Compartecipazione spesa per incontri protetti

Il Servizio Sociale dei Comuni ha ricevuto da una Comunità Montana lombarda la richiesta di pagamento della quota del 50% degli oneri relativi all’effettuazione di incontri protetti tra un minore, residente con la madre in un comune della Regione Lombardia, ed il proprio padre, residente in un comune di questa Regione.

Il servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia risponde alla seguente domanda posta da un Comune.

Il Servizio Sociale dei Comuni ha ricevuto da una Comunità Montana lombarda, Ente gestore del piano di zona del corrispondente ambito territoriale, la richiesta di pagamento della quota del 50% degli oneri relativi all’effettuazione di incontri protetti[1] tra un minore, residente con la madre in un comune della Regione Lombardia, ed il proprio padre[2], residente in un comune di questa Regione.

A sostegno della propria richiesta, la Comunità Montana invoca una norma regionale[3] secondo la quale qualora i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali.

Il Servizio Sociale dei Comuni, rappresentando che in questo territorio regionale gli incontri protetti vengono finanziati con fondi dell’ente che ha in carico il minore e che il Tribunale per i minorenni ha individuato nel comune di residenza della madre l’ente tenuto all’attuazione, tra l’altro, degli interventi di cui trattasi, chiede di conoscere se le relative spese debbano essere sostenute dal comune che ha in carico il minore (quello di residenza della madre), oppure debbano gravare per metà su quello di residenza del padre.

Sentito il Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, si formulano le seguenti considerazioni.

Occorre, innanzitutto, rilevare che la legge regionale ha un’efficacia limitata al territorio della regione che la emana e, quindi, non può essere utilmente evocata in questa sede.

Stante l’assenza di una norma statale che disciplini espressamente la competenza all’assunzione degli oneri per l’effettuazione di incontri protetti, si ritiene che il quesito posto vada risolto facendo riferimento al criterio generale della competenza territoriale, sancito dall’art. 13, comma 1[4], del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e recepito dalla disciplina di settore che, all’art. 6, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dispone che «I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale […]. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini […]».

In base alle predette disposizioni, il soggetto istituzionale tenuto ad assumere gli oneri di cui si discute risulterebbe essere il comune lombardo dove il minore convive[5] con la madre e nel quale la donna ha fissato la residenza.

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[1] Da tenersi per espressa disposizione del Tribunale per i minorenni.

[2] Al quale il Tribunale per i minorenni ha imposto il divieto di coabitazione e di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna e dal figlio.

[3] L’art. 8, comma 7-bis, della legge della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3.

[4] «Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione […] comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona […], salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.».

Si veda anche l’art. 3, comma 2, del predetto D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale «Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.».

[5] Il minore, in quanto sprovvisto della capacità di agire, non può fissare autonomamente la propria residenza. Pertanto l’art. 45, secondo comma, del codice civile dispone che «Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.».


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