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Utilizzo avanzo vincolato in condizioni di disavanzo complessivo. La proposta dell’ANCI

In attesa della conversione in legge del decreto “Milleproroghe”, l’ANCI cerca, quale priorità da parte degli enti locali, di modificare la normativa aumentandone la quota spendibile.

La legge di bilancio 2019 ha previsto, per gli enti locali che hanno chiuso l’ultimo rendiconto in disavanzo, ovvero che presentano valori negativi dell’avanzo disponibile, indicati nella colonna “E“ della tabella 2 del paragrafo 3), tenuti quindi al relativo ripiano, l’introduzione di un limite quantitativo all’uso delle quote accantonate (colonna B), vincolate (C) e destinate (D) dell’avanzo eventualmente presenti in bilancio. Tale limite è diversamente articolato a seconda della capienza del risultato di amministrazione complessivo (A) rispetto alla quota minima obbligatoria accantonata al FCDE e al FAL. In altri termini, agli enti che, pure essendo in disavanzo (lettera E), presentano un risultato di amministrazione complessivo (lettera A) positivo e capiente rispetto alla somma degli accantonamenti a FCDE e a FAL, viene consentito di imputare al bilancio, come fonte di copertura di nuove spese, le quote di avanzo vincolato, accantonato o destinato presenti in bilancio, nel limite di un importo pari all’avanzo di amministrazione complessivo (lettera A) ridotto delle citate due poste contabili di accantonamento (FCDE e FAL) e incrementato della quota di disavanzo da ripianare. Mentre, agli enti per i quali non risulti verificata la predetta condizione di capienza, viene consentito di imputare al bilancio le quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato presenti in bilancio (diverse dalle due voci di accantonamento a FCDE e a FAL) nei soli limiti della quota di disavanzo da ripianare.

La richiesta dell’ANCI

In attesa della conversione in legge del decreto “Milleproroghe”, l’ANCI cerca, quale priorità da parte degli enti locali, di modificare la normativa aumentandone la quota spendibile. L’emendamento prevede che “Per il triennio 2020-2022, ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall’ente, la quota applicabile di cui al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata di un importo pari all’eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il medesimo triennio, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall’ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità”.

Modifiche con la contabilità armonizzata

Secondo i tecnici dell’ANCI, lo sblocco parziale dell’avanzo vincolato non compromette il percorso di risanamento finanziario già avviato presso gli enti in disavanzo, anche in considerazione dell’utilizzo di quote già recuperate dall’ente a fronte di politiche di bilancio più restrittive rispetto al raggiungimento programmato dell’equilibrio. A sostegno tecnico della proposta emendativa l’ANCI ha, infatti, evidenziato che:

infine, gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex dl n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare la credibilità dell’ordinamento, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica.


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