MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Il doppio pareggio frena gli investimenti

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

L’assunzione di nuovo indebitamento nel bilancio di previsione 2020-22 inciampa sul doppio equilibrio di bilancio. Ad allarmare funzionari, amministratori e revisori è in particolare la delibera 20/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23 dicembre), con la quale i giudici contabili sostengono, ai fini del ricorso a nuovo debito, la permanenza dell’obbligo di rispettare il saldo di competenza non negativo. A dare voce ai Comuni anche la lettera inviata da Anci al ministero dell’Economia per chiedere un incontro al fine di chiarire gli effettivi obblighi che gravano sugli enti locali in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Le ripercussioni sugli investimenti sarebbero comunque pesanti. La legge 145/2019 ha stabilito, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017 e 101/ 2018, che Regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, Province e Comuni utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dell’armonizzazione contabile. Secondo questa impostazione, gli enti sono in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, desumibile alla voce W1 (saldo di competenza) del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione. Il saldo W2 considera invece, oltre agli impegni ed accertamenti di competenza, anche gli accantonamenti effettuati nell’esercizio in corso. Poiché con la legge di bilancio 2019 è cessato l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio come vincolo di finanza pubblica, le regole per assumere nuovo debito da parte degli enti locali sembrerebbero riconducibili alle sole disposizioni ordinamentali previste dal testo unico. Secondo le Sezioni riunite, invece, questi enti per indebitarsi devono ancora osservare le prescrizioni dell’articolo 10 della legge 243/2012, che fa espresso richiamo al saldo di competenza non negativo, non potendosi, allo stato di legislazione e giurisprudenza costituzionale, desumere un superamento della disciplina rinforzata ad opera della legge di bilancio 145/2018. Secondo i magistrati, dunque, il vincolo del saldo non negativo, in termini di competenza fra le entrate e spese finali sarebbe ancora utilizzabile ai fini della verifica della capacità di indebitamento degli enti. La legge 243/2012 chiede poi per l’anno di riferimento il rispetto del saldo indicato all’articolo 9, comma 1, da parte del complesso degli enti territoriali della regione interessata. In assenza di intese regionali o nazionali che permettano all’ente di acquisire “spazi finanziari”, l’onere del pareggio ricade per intero sul singolo ente territoriale (e su tutti gli altri enti territoriali della regione), restringendo la possibilità di contrarre mutui o altre forme di indebitamento. I giudici contabili precisano inoltre che la Consulta ha ritenuto che gli accordi possano essere rimessi alla disponibilità delle parti. In questo complesso scenario, il limite al ricorso all’indebitamento risulta però attenuato dalla possibilità di utilizzare, in aderenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato, in cui confluiscono anche le entrate da indebitamento (non impegnate o non imputate) nel medesimo esercizio a copertura di spese di investimento. Quindi se il debito è contratto e utilizzato nell’anno è assoggettato al doppio binario, mentre se transita in avanzo il suo utilizzo è libero.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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