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Secondo i giudici amministrativi la mancanza del parere contabile non comporta la nullità del provvedimento

Sulla questione relativa al provvedimento di acquisizione sanante in luogo del provvedimento di espropriazione definitiva è intervenuto il Tribunale amministrativo regionale.

La questione del provvedimento di acquisizione sanante in luogo del provvedimento di espropriazione definitiva, al fine della dichiarazione di pubblica utilità dell’occupazione temporanea d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, è stato oggetto di impugnazione del proprietario e , tra le altre eccezioni, è stata evidenziata la nullità degli atti per mancanza di certificazione della copertura finanziaria della spesa. Sulla corretta qualificazione della copertura finanziaria e sulla eventuale nullità del provvedimento emanato, è intervenuto il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con la sentenza 21 gennaio 2020 n.152 che ha evidenziato la correlazione tra copertura finanziaria della spesa ed eventuale nullità del provvedimento amministrativo.

L’eccezione sollevata della copertura della spesa

Il ricorrente ha chiesto la restituzione del terreno, oltre al risarcimento del danno per ogni anno di occupazione illegittima, a suo tempo occupato temporaneamente con procedura di urgenza e successivamente acquisito con provvedimento sanante stante la mancata conclusione della procedura di espropriazione definitiva e la perdurante efficacia della pubblica utilità dello stesso per le opere pubbliche realizzate. Il ricorrente si duole, tra le altre eccezioni, della nullità del provvedimento amministrativo sanante in quanto, a suo dire priva della “certificazione” della copertura finanziaria della spesa “con conseguente nullità e/o annullabilità dei provvedimenti impugnati anche in riferimento a quanto di sposto dagli artt. 151 e seguenti del D.lgs. 267/2000”.

Le indicazioni del Collegio contabile

Evidenzia in via preliminare il TAR siciliano come per il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il privato espropriato non è legittimato a far valere in sede giurisdizionale la pretesa invalidità dei provvedimenti connessi alla procedura espropriativa per inosservanza delle norme relative all’indicazione della copertura finanziaria, in quanto tali norme non sono dirette a tutelare altro interesse se non quello al corretto andamento finanziario dell’Amministrazione locale. Nel merito, il motivo è anche infondato.

Evidenzia il Collegio amministrativo come nell’attuale ordinamento degli enti locali, le questioni di copertura finanziaria non attengono più alla validità del provvedimento che comporta un impegno di spesa poiché, a seguito della riscrittura dell’ordinamento contabile e della nuova distribuzione di competenze tra organi politico-amministrativi e responsabili dei singoli servizi, la copertura finanziaria, che prima era un prius, è divenuta, dal punto di vista dell’attestazione formale, un posterius.

La norma dell’art. 55 comma 5° della legge n. 142/1990 è stata, infatti, modificata nel senso che l’attestazione di copertura ha assunto un significato accertativo della necessaria copertura di bilancio dell’atto emanato nel contesto del richiesto visto di regolarità contabile, che riguarda anche l’esatta imputazione di spesa. In altri termini, l’attestazione di copertura finanziaria non precede più l’impegno, né soprattutto è requisito di validità, ma accede, completandolo, alla relativa deliberazione o determinazione di spesa di cui diventa condizione di esecutività, con la conseguenza che la sua mancanza non comporta la nullità del provvedimento amministrativo che comporta la spesa.

In particolare, continua il Collegio amministrativo di primo grado, attualmente tale aspetto è regolato dall‘art. 151, comma quarto del D.lgs. n. 267 del 2000, invocato dalla stessa parte ricorrente che, prevede che l’atto amministrativo emanato senza la copertura finanziaria, lungi dall’essere “nullo di diritto”, come previsto dal vecchio testo dell’art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990 è valido e diviene esecutivo solo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Nel caso di specie in merito alla liquidazione delle indennità di esproprio, la determina del Settore Lavori Pubblici risultava adottata con il relativo impegno di spesa dove, l’indennità di esproprio a favore dei proprietari espropriati ha anche previsto, in misura corrispondente, la relativa copertura finanziaria, proprio come richiesto dalla norma citata. Dopo aver previsto.

Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.


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