MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


La permanenza dei residui attivi al titolo VI e le condizioni di legittimità

In seguito della verifica dei conti di un comune, tra le varie irregolarità riscontrate, i giudici contabili hanno riscontrato la classificazione di residui attivi al titolo VI.

In seguito della verifica dei conti di un comune, tra le varie irregolarità riscontrate, i giudici contabili della sezione di controllo del Veneto (deliberazione n.1/2020) hanno riscontrato la classificazione di residui attivi al titolo VI, da riferirsi ad annualità pregresse (Riepilogo entrate per titoli rinvenibili dagli schemi di bilancio BDAP) trattandosi dei medesimi residui già valorizzati al medesimo titolo anche nel rendiconto dell’esercizio precedente.

Le precisazioni del Collegio contabile

Secondo il Collegio contabile le disposizioni rinvenibili nel paragrafo 3.18 e il successivo esempio 8 di cui al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 ex D.Lgs. n. 118/2011, precisano che, successivamente alla prima classificazione delle entrate al titolo IV, operata in sede di accertamento delle medesime coincidente con il momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito, si definiscono le successive attività di riscossione e riclassificazione precisando al punto 3) dell’esempio 8, le modalità di iscrizione definitiva di tale entrate (al titolo V) corrispondenti all’ “accertamento con imputazione all’esercizio (2016), per euro … , delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari)”.

Evidenzia a tal fine il Collegio contabile, come occorre prestare particolare attenzione al fenomeno gestorio origine della rilevazione contabile, soprattutto qualora esso riguardi una tipologia fattuale riconducibile alle disposizioni di cui al paragrafo 3.18 esplicitate nel successivo esempio 8 dell’Appendice Tecnica, nonché al paragrafo 3.22 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011) – Principi contabili applicati dal 2016. Queste ultime disposizioni infatti, stabiliscono specificatamente che “ …. nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.” Occorre ricordare che, salvo norme speciali, ogni qualvolta sulle somme concesse in finanziamento, per la quota non erogata, la Cassa depositi e prestiti riconosca, rispetto a determinate tipologie di finanziamento – un interesse attivo – secondo il risalente sistema della c.d. “retrocessione” ovvero, allorquando in corrispondenza di somme rimaste da erogare – sui mutui in ammortamento – venga annualmente retrocessa agli enti pagatori una parte della “rata di ammortamento”, parametrata ad un saggio di interesse, questa circostanza, seppure impropriamente, configura una ulteriore risorsa di bilancio, qualificabile come minore onere finanziario, atteggiandosi a componente positiva del finanziamento, anche se in misura residuale.

Il bilancio, nell’attuale ordinamento contabile, assume valore di sistema nella sua prospettiva dinamica o tendenziale di equilibrio, quale simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche (Corte Cost. sentenza n. 247/2017). Pertanto, in un’ottica di articolazione su più esercizi, la mancata aderenza delle scritture ai principi contabili determina una rappresentazione non del tutto fedele, tale da distorcere il valore informativo dei documenti di bilancio.


https://www.bilancioecontabilita.it