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La gestione associata non è una panacea per i comuni
Vanno raggiunti elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Sennò si passa all'unione

I piccoli comuni possono utilizzare le convenzioni per la gestione associata, uno strumento che offre occasioni di flessibilità molto più ampi delle unioni, ma devono preoccuparsi che esse raggiungano elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi. Il mancato raggiungimento di tali risultati viene sanzionato con il superamento della convenzione in favore della unione. In altri termini, il legislatore è preoccupato di impedire che i comuni utilizzino questo strumento per aggirare i vincoli stringenti dettati dalla normativa alla attivazione delle gestioni associate, ma devono operare una scelta consapevole che assuma comunque come proprio elemento caratterizzante il raggiungimento di risultati di miglioramento della qualità dei servizi e/o di riduzione dei costi. Occorre sottolineare che questo rischio, alla luce delle disposizioni dettate dal dl n. 95/2012, è ancora maggiore poiché i vincoli alla stipula di convenzioni sono molto minori rispetto a quelli dettati per le unioni, per cui i comuni sono più «stimolati» a preferire le convenzioni. A favore del ricorso alle convenzioni si deve ricordare che i municipi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, soglia che scende a 3.000 nei territori delle comunità montane, devono raggiungere la cifra minima di 10.000 abitanti per le unioni, mentre il legislatore non pone alcuna soglia minima obbligatoria di popolazione da raggiungere nel caso di convenzioni. Ed ancora, si deve ricordare che nel caso del conferimento della gestione di una funzione amministrativa alle convenzioni non vi sono obblighi di trasferimento del personale, mentre nel caso in cui il destinatario sia una unione, diventa obbligatorio il trasferimento del personale. Il che costituisce un forte incentivo a dare corso alle convenzioni, visto che il personale dipendente ha una forte ostilità al trasferimento alle dipendenze di altri soggetti, sia per il variare delle condizioni di lavoro sia per la condizione di aumento della incertezza del rapporto che si determina. E inoltre, si deve sottolineare che i comuni mantengono una capacità di controllo e di influenza molto maggiore verso le convenzioni rispetto alle unioni: basta considerare che non nasce una nuova amministrazione e che nel contenuto della intesa devono essere necessariamente previste le forme di coinvolgimento dei sindaci. Ed infine, i margini di flessibilità nella gestione sono molto maggiori nelle convenzioni, sia per la durata sia per la possibilità di dare vita alla istituzione di uffici unitari o alla delega o all’avvalimento, nonché per la possibilità di limitazione alla individuazione del solo responsabile. Si deve inoltre ricordare che l’esperienza degli ultimi anni ci dice che il numero delle convenzioni è molto più elevato delle altre forme di gestione associata, sia come valore assoluto che come rilievo delle funzioni.
Nella scelta che i comuni andranno ad effettuare entro la fine del 2012 per la gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali e, entro la fine del 2013, delle altre sei funzioni fondamentali, occorre scegliere con oculatezza tra le convenzioni e le unioni. Senza farsi prendere dalla «pancia», che va nella direzione della convenzione perché gli amministratori dei singoli comuni contano di continuare comunque ad avere una capacità di influenza maggiore, perché i dipendenti si sentono più tutelati in quanto il loro datore di lavoro continua a essere il municipio e in quanto il «campanile» si può dire soddisfatto dal permanere della titolarità della gestione di funzioni e servizi. La eventuale scelta della convenzione per la gestione associata di una o più funzioni fondamentali deve essere ancorata alla realizzazione di un preciso e cadenzato programma di obiettivi da raggiungere. Tale programma deve caratterizzarsi sul terreno della qualità dei servizi nuovi, innovativi e/o aggiuntivi che ci si propone di attivare, indicando i tempi di attuazione e descrivendo in modo preciso le loro caratteristiche. Ma, per molti versi soprattutto, essa deve indicare gli obiettivi di contenimento della spesa ovvero del numero dei dipendenti addetti che si conta di raggiungere. E questi obiettivi devono essere strutturati in termini operativi, cioè con la indicazione delle modalità e la fissazione delle scadenze.


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