MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Il questionario del Comune blocca il ravvedimento

di Elena Masini e Cristina Muscillo

La delibera della Corte dei conti Lazio n. 101/2019 L’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario rappresenta il primo vero banco di prova delle nuove regole per la costituzione del fondo pluriennale vincolato sulle opere pubbliche. Il Dm 1° marzo 2019, infatti, per facilitare la realizzazione degli investimenti, ha riscritto completamente le condizioni per la formazione del Fondo pluriennale vincolato, allargando il ventaglio di situazioni in cui le risorse possono confluire in detto fondo anche in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Con riferimento all’esercizio 2018 sono pochi gli enti che si sono potuti avvalere delle nuove regole, in quanto Arconet, con la Faq n. 32, aveva precisato che il Dm avrebbe trovato applicazione “retroattiva” solamente per gli enti che alla data di entrata in vigore del provvedimento (25 marzo 2019) non avessero approvato il riaccertamento ordinario dei residui. L’esercizio 2019 quindi rappresenta per molti enti la prima occasione di confrontarsi con una disciplina che si è via via più stratificata allargando le possibilità di costituzione del Fpv di spesa per alcune casistiche. Cionondimeno sono molte le situazioni che generano dubbi di non facile soluzione. Progettazione interna Il punto 5.4.9 della lettera c) del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 consente di creare il fondo pluriennale per l’intero quadro economico dell’opera (interamente finanziato) nel momento dell’avvio formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo (progettazione definitiva/esecutiva), a condizione che sia rispettato il cronoprogramma delle attività progettuali e l’aggiudicazione della progettazione intervenga entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo. Ma che succede se l’ente svolge internamente la progettazione? Può estendersi anche a questi casi la possibilità di creare il Fpv? Il tenore letterale del principio in esame parrebbe escludere tale evenienza, in quanto si parla di “affidamento” e di “aggiudicazione”, anche se la ratio lascerebbe intendere la volontà del legislatore di costituire il Fpv nei casi in cui l’ente sia andato avanti con i livelli di progettazione. Nel caso della progettazione interna potrebbe esserci un atto di affidamento (con le relative tempistiche) ma non di certo l’aggiudicazione dell’incarico. Tuttavia, escludere la possibilità per gli enti che progettano internamente risulterebbe oltremodo penalizzante e discriminatorio: dopo che sono stati tolti gli incentivi sulla progettazione, si precluderebbe a questi enti la possibilità di costituire il Fpv, con evidenti facilitazioni in termini di tempistica e di iter amministrativo. Senza considerare il fatto che per gli enti che si trovano in disavanzo ci sarebbe il rischio concreto di far confluire le risorse nell’avanzo senza possibilità di utilizzo alla luce dei limiti sanciti dalla legge 145/2018. Sarebbe quindi importante estendere anche alla progettazione interna il principio, nell’ottica di accelerare gli investimenti locali. Progettazione definitiva/esecutiva approvata Sono frequenti i casi in cui gli enti si trovano ad avere già il progetto definitivo o esecutivo approvato, senza che sia stato costituito il Fpv, o perché l’iter è stato avviato negli anni precedenti o perché il finanziamento del Qte è stato effettuato solo al momento dell’approvazione del progetto definitivo o, più semplicemente, perché non si è tenuto conto delle nuove regole. È possibile procedere ora a costituire il Fpv? Ricordando che il punto 5.4.9 della lettera c) del principio contabile allegato 4/2 pone come condizione che l’ente rispetti il cronoprogramma delle attività progettuali, dimostrando l’intenzione di realizzare l’opera senza soluzione di continuità rispetto alle tempistiche ipotizzate, possiamo distinguere le situazioni: a) progetto esecutivo approvato nel 2018: se l’approvazione del progetto/dei progetti è avvenuta lo scorso anno senza che l’ente abbia costituito il Fpv con le nuove regole (o perché ha approvato il riaccertamento dei residui prima del 25 marzo o perché i progetti sono stati approvati soli in linea tecnica ma non finanziati) riteniamo che nel 2019 non ci siano le condizioni per creare il Fpv, posto che ciò sarebbe dovuto avvenire alla fine del 2018; b) progetto definitivo/esecutivo approvato o in via di approvazione nel 2019: la possibilità di costituire il Fpv durante lo svolgimento dell’iter progettuale anziché al suo inizio appare molto incerta. Il principio richiede – come sopra ricordato – la fissazione e il rispetto di un cronoprogramma delle attività progettuali, a dimostrazione della concreta volontà dell’ente di realizzare l’opera, che viene “premiata” conservando le risorse nel fondo pluriennale. Riteniamo possibile costituire validamente il Fpv anche a progettazione inerente i livelli successivo al minimo avviata, in presenza di un quadro economico finanziato, a condizione che l’ente dimostri di stare rispettando un cronoprogramma desumibile dagli atti a vario titolo approvati. Potrebbe trattarsi del Dup, del Peg, del programma delle opere pubbliche o, più semplicemente delle informazioni inserite nella Bdap-Mop. Opere di importo inferiore a 40mila euro Per le opere di importo inferiore al 40mila euro, i cui lavori vengono affidati direttamente in quanto rientranti nella soglia stabilita dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016, sembrerebbe preclusa la possibilità di costituire il Fpv per l’intero quadro economico nel momento in cui viene affidato il lavoro, come riportato nell’incipit del punto 5.4.9 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Tuttavia si ritiene penalizzante questa interpretazione in quanto confluirebbero in avanzo le somme contenute nel quadro economico dell’opera a disposizione del responsabile unico del procedimento aggiuntive rispetto ai lavori.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


https://www.bilancioecontabilita.it