MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Operazione sicurezza sui bilanci
La sanzione è lo scioglimento del consiglio comunale. Ecco i punti cardine della verifica

La salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi è adempimento obbligatorio che gli enti locali debbo adottare entro il prossimo 30 settembre. La sanzione, in caso di mancata adozione, è lo scioglimento del consiglio comunale, analogamente a quanto previsto in caso di non approvazione del bilancio di previsione.
La corretta ed economica utilizzazione delle risorse finanziarie è il principale elemento per la prevenzione delle situazioni patologiche di dissesto finanziario, che determinano l’incapacità dell’ente di garantire l’assolvimento dei servizi e delle funzioni indispensabili.
L’articolo 193 del Tuel tratta della salvaguardia degli equilibri di bilancio, quale momento di verifica e di riscontro della gestione dell’ente locale, disponendo il rispetto, sia durante la gestione sia nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario, degli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
Per tali fini, con la periodicità stabilità nel regolamento di contabilità e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto, in tale sede, del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, deliberando circa i provvedimenti necessari al suo ripristino.
Il consiglio comunale ha il ruolo di verifica e controllo sull’andamento della gestione, nel corso dell’esercizio, attraverso la ricognizione e la verifica dello stato di attuazione dei programmi. Tale adempimento ha l’obiettivo di considerare i vari aspetti della gestione e di intervenire nel caso in cui gli equilibri generali di bilancio siano compromessi.
L’operazione di ricognizione ha la finalità di verificare: il permanere degli equilibri di bilancio, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria; di valutare il perseguimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 2012; di intervenire nell’ipotesi in cui gli equilibri di bilancio siano compromessi o la proiezione a fine anno evidenzi situazioni di squilibrio, adottando le misure fissate dalla norma, tese alla salvaguardia dell’equilibrio. La data ultima fissata dalla norma è, come visto, il 30 settembre, in quanto a tale data sono disponibili le informazioni sulla gestione di competenza (essendo trascorso oltre metà dell’esercizio); è possibile valutare il grado di esigibilità dei residui attivi e il grado di riscossione e di pagamento, in conto competenza e in conto residui. Infine, a tale data si è a conoscenza del risultato del rendiconto, essendo già trascorso il termine entro il quale deve essere adottato, ed è possibile valutare la presenza di passività relative ad esercizi pregressi.
La verifica interessa, inoltre, il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, in quanto la legge di stabilità per il 2012 impone che il bilancio di previsione, e le successive variazioni, siano redatti in modo tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di entrata e di spesa di parte capitale, garantisca il rispetto della normativa in tema di patto di stabilità.
L’adempimento di settembre è, quest’anno, particolarmente problematico a seguito della variazione delle previsioni del gettito Imu, che il Ministero dell’economia e delle finanze ha rivisto a fine luglio scorso e che hanno determinato un aggiornamento delle attribuzioni al fondo sperimentale di riequilibrio. Molti enti hanno registrato, pertanto, un incremento della previsione Imu con contestuale riduzione dei trasferimenti. In sede di riequilibrio si rende, quindi, necessario il riallineamento della relativa previsione di bilancio. Infine, per gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, a seguito della proroga al 31 ottobre, l’adempimento previsto sulla salvaguardia non è formalmente obbligatorio. Sul punto, l’Anci consiglia di dare comunque atto del mantenimento degli equilibri di bilancio, benché provvisorio, effettuando una verifica sulla gestione di competenza e sulla gestione dei residui.


https://www.bilancioecontabilita.it