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Danno erariale per appalti «scoperti»
Contratti. Pagamento a carico del funzionario che ha autorizzato l'impegno

Il contratto sottoscritto dal Comune senza un valido impegno di spesa non può essere inquadrato nella categoria dei cosiddetti contratti attivi dell’ente e, pertanto, ne risponde per danno erariale direttamente il funzionario responsabile.
L’atto negoziale posto in essere con un impegno di spesa assunto senza la necessaria copertura finanziaria non è imputabile al Comune e l’azione di responsabilità è esperibile dai privati contro gli amministratori e i funzionari degli enti locali per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità.
Questi i principi sanciti dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 14785 depositata il 4 settembre 2012, con cui è stato respinto il ricorso presentato da una società contro il Comune che non aveva pagato il corrispettivo di un contratto d’appalto, sottoscritto anni prima, relativo al servizio di rilevazione dei tributi comunali evasi.
La Corte ha chiarito che, nel rispetto dei principi di legalità e correttezza, gli atti di acquisizione di beni e servizi possono essere imputati all’ente solo in presenza di una delibera autorizzativa e della relativa copertura finanziaria. In mancanza di questa documentazione, il contratto d’appalto è solo apparentemente riconducibile al l’ente pubblico, mentre è sempre imputabile al funzionario che ha autorizzato l’effettuazione dei lavori.
In assenza dei necessari atti di imputazione della spesa, si realizza una frattura del nesso organico con l’apparato pubblico e la conseguente responsabilità non può essere attribuita all’amministrazione.
Secondo i magistrati, il mancato pagamento del dovuto non è in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, in quanto la violazione dei principi sopra richiamati determina l’inesistenza di un rapporto diretto tra terzo contraente e Pa.
Come la nullità di una delibera conferente ad un professionista l’incarico per la progettazione di un’opera pubblica esclude la sua idoneità a costituire titolo per il compenso, la Cassazione ha chiarito che anche l’assenza di un valido impegno di spesa determina l’impossibilità di imputare all’ente l’obbligazione derivante dal contratto.
Inoltre, non avendo l’ente proceduto al formale riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio (che costituisce valutazione di competenza dell’amministrazione), il vizio di legittimità del contratto, conseguente alla mancata copertura finanziaria, non è stato nemmeno sanato dal Comune interessato.
Pertanto, il rapporto obbligatorio intercorreva unicamente tra il terzo contraente e il funzionario che aveva autorizzato la prestazione.
Il quadro normativo di riferimento stabilisce che il giudice non può sostituirsi al l’amministrazione, affermando l’esistenza di un diritto al riconoscimento del debito assunto fuori bilancio.
Infatti, se si ritenesse sussistente un diritto al riconoscimento giustiziabile davanti al giudice ordinario, in presenza e nei limiti degli accertati e dimostrati parametri di utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito del l’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, non si comprenderebbe poi il mantenimento del principio della sussistenza del rapporto obbligatorio unicamente tra il terzo e l’amministratore o il funzionario che ha irritualmente autorizzato i lavori o i servizi, ai sensi dell’articolo 191, comma 4, del Testo unico enti locali.


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