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Partecipate, prestiti vincolati
Contabilità. La Corte dei conti detta le condizioni per concedere finanziamenti alle società in house

Un ente locale può concedere un finanziamento a una propria società in house, ma deve rispettare rigorose condizioni, altrimenti rischia di eludere i vincoli previsti sull’indebitamento.
La Corte dei conti, sezione di controllo per il Veneto, con il parere n. 515 del 22 agosto 2012 ha individuato tre presupposti essenziali che devono essere oggetto di attenta analisi da parte delle amministrazioni che decidono di sostenere con questa modalità le loro società partecipate.
Anzitutto, prima di procedere al finanziamento, il Comune dovrebbe effettuare un controllo approfondito della gestione operativa e finanziaria della società partecipata, per appurare se la stessa necessiti, diversamente, di interventi di ricapitalizzazione (non attuabili con giacenze di cassa), anche al fine di prevenire una minaccia agli equilibri finanziari dell’ente locale.
Sotto il profilo contabile, nel parere si rileva come la concessione di finanziamenti in favore della società in house possa essere ammessa come operazione proveniente dal socio di riferimento a condizione che sia finalizzata a realizzare un interesse pubblico (in base all’articolo 119, ultimo comma della Costituzione), quindi a supportare, sia pure parzialmente, un piano d’investimenti da parte della società medesima, a sua volta giustificato da una ragionevole strategia di impresa.
Il finanziamento non deve comunque trasformarsi in un vantaggio competitivo a beneficio della società per attività che le sono precluse o limitate per legge, ma neppure configurare la violazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
La corresponsione delle risorse può essere effettuata con l’impiego delle giacenze di cassa da parte del Comune, ma non deve avvenire per fini remunerativi per l’ente locale e va comunque considerato il rischio d’impresa derivante dalla mancanza di idonee garanzie di disinvestimento delle somme, con riferimento, in particolare, alle disposizioni dell’articolo 2467 del codice civile, al fine di evitare possibili fenomeni di sottocapitalizzazione.
Sotto il profilo del diritto societario, la Corte dei conti evidenzia come il prestito acquisito dalla società partecipata determini un incremento del debito a medio-lungo termine, per effetto del contratto di finanziamento stipulato con l’ente socio.
Questo debito incrementa il valore delle passività aziendali, per cui è possibile ipotizzare anche un danno ai creditori sociali, poiché va a diluire il tasso di rimborso potenziale dei crediti chirografari in ipotesi di futura insolvenza.
La Corte evidenzia come a garanzia di questo complesso rapporto l’articolo 6, comma 4 del Dl 95/2012 abbia introdotto l’obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa con la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente locale e le società partecipate.


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