MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Il parere tecnico «vincola» tutte le delibere
Subito al via gli esami preventivi agli atti

L’immediata operatività di alcune disposizioni del Dl 174/2012 determina la riorganizzazione di molte fasi dei processi decisionali. Le nuove norme relative ai pareri sulle deliberazioni e a quelli dell’organo di revisione sono in vigore dal 10 ottobre, con l’inserimento nel Tuel: di conseguenza, le amministrazioni devono adeguare le procedure per la formazione degli atti di giunta e consiglio al nuovo quadro di regole, a pena di illegittimità degli stessi.
In base alla nuova formulazione dell’articolo 49 del Dlgs 267/2000, per le deliberazioni di giunta e di consiglio va richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ma, se esse comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, va acquisito anche il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile (comma 1). La resa dei pareri deve avvenire in relazione alla proposta di deliberazione formata e sottoposta all’organo collegiale per l’adozione, con il loro inserimento nel testo della stessa. Giunta e Consiglio possono discostarsene in sede di approvazione dell’atto, ma devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione (comma 4). La norma ha contenuto analogo a quello dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 241/1990 in linea generale per i provvedimenti amministrativi.
La disposizione consente comunque ai due organi collegiali di adottare altre decisioni, che potranno assumere la configurazione di meri atti di indirizzo, tuttavia restringendo di fatto l’ambito di utilizzo degli stessi.
Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi (quindi nelle ipotesi di Comuni di ridotte dimensioni), i pareri sono espressi dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.
In tema di pareri incide anche la nuova formulazione dell’articolo 239 del Tuel, che riporta all’organo di revisione la resa di una serie di pareri obbligatori su alcune delle decisioni di massima rilevanza per la situazione economico-finanziaria e organizzativa dell’ente locale. La norma prevede, peraltro, che la resa dei pareri sia disciplinata da un regolamento, che non potrà essere che quello di contabilità, creando un singolare paradosso, poiché i revisori devono svolgere la loro azione consultiva anche sulle proposte di regolamenti relativi alla contabilità (come pure quelli in materia di economato, patrimonio e applicazione dei tributi locali). Le valutazioni dell’organo di revisione sugli oggetti specifici indicati nell’articolo 239 sono obbligatorie e vanno formulate con un giudizio articolato su congruità, coerenza e attendibilità contabile in rapporto alle previsioni di bilancio.
Anche l’integrazione apportata all’articolo 109 del Tuel, sui presupposti per la revoca del responsabile del servizio finanziario e sul percorso per la formalizzazione della stessa (comprensivo del parere obbligatorio del ministero dell’Interno e del Mef-Rgs), comporta l’immediata operatività della procedura. Di conseguenza, un atto di revoca da parte del sindaco o del presidente della Provincia (in forma di ordinanza) non sostenuto dal presupposto di gravi irregolarità nell’esercizio delle funzioni assegnate, e senza il parere obbligatorio dei due ministeri, sarebbe illegittimo.


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