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Alla Pa solo fatture online

Fonte: Il Sole 24 Ore

Via libera al secondo decreto attuativo del sistema di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni: nell’adunanza del 12 ottobre 2012 il Consiglio di Stato ha espresso infatti parere favorevole allo schema di regolamento ministeriale che individua regole tecniche e linee guida per la gestione dei processi di fattura elettronica verso le amministrazioni statali.
Il decreto, alla cui approvazione definitiva manca solo il passaggio formale in Consiglio dei ministri, costituisce l’ultimo tassello necessario all’avvio degli obblighi dettati dall’articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244 del 2007. Per le amministrazioni destinatarie vige infatti il divieto di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e di procedere al pagamento, anche parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.
Gli impatti operativi saranno molti e rilevanti: da un lato, gli enti pubblici dovranno adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione. Dall’altro, i fornitori privati sono invece chiamati a sviluppare modalità di gestione elettronica dei flussi documentali riorganizzando l’intero ciclo attivo di fatturazione. Il tutto in un contesto normativo ormai maturo e in linea con le indicazioni fornite dall’Unione Europea, da ultimo con la Direttiva 2010/45/UE, di cui è in corso di pubblicazione lo schema di decreto legislativo di recepimento.
Perimetro soggettivo
L’articolo 10 del Dl 201/2011 ha delineato con precisione il perimetro soggettivo delle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche. Si tratta di tutti i soggetti, anche autonomi che, a norma dell’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’elenco Istat.
Prima delle modifiche i confini delle amministrazioni destinatarie erano meno definiti, in quanto l’obbligo riguardava genericamente le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali.
Anche le amministrazioni locali sono state vincolate al rispetto delle medesime regole applicabili a quelle centrali introducendo così una regolamentazione unitaria a livello nazionale.
Il contenuto
Per favorire il rapido passaggio al nuovo sistema in sintonia con l’evoluzione dello scenario europeo, dovrebbe essere adottato il formato fattura xml compatibile con gli standard comunitari. La trasmissione delle fatture, anche per il tramite di intermediari, avverrà attraverso il sistema di interscambio (Sdi), la cui gestione è stata assegnata, con decreto del 7 marzo 2008, all’agenzia delle Entrate, che ha individuato in Sogei il soggetto tecnologico deputato alla sua realizzazione.
Oltre alle informazioni obbligatorie per legge, sulla fattura trasmessa attraverso lo Sdi dovranno comparire le indicazioni sul soggetto trasmittente, con identificativo fiscale, progressivo di invio e numero di trasmissione, nonché sull’amministrazione destinataria, identificata con un apposito codice. Quanto alla tempistica di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, è fissata in dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; in 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell’elenco Istat, a eccezione delle amministrazioni locali, per le quali la data di decorrenza sarà determinata con Dm dell’Economia, di concerto con il l’Innovazione e d’intesa con la Conferenza Unificata.

In sintesi

01 | IL PARERE
Con il parere favorevole del Consiglio di Stato del 12 ottobre 2012 la fatturazione elettronica obbligatoria verso le amministrazioni pubbliche sta per entrare a regime

02 | GLI OBBLIGHI
Le amministrazioni pubbliche non potranno accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, anche parziale, sino all’invio in forma elettronica

03 | I SOGGETTI INTERESSATI
Il divieto riguarda tutti i soggetti pubblici, anche autonomi, inseriti nel conto economico consolidato dello Stato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’elenco pubblicato dall’Istat. Analoghi obblighi sono posti in capo alle amministrazioni statali. I fornitori dovranno emettere, trasmettere e conservare elettronicamente le fatture destinate alle amministrazioni pubbliche

04 | LA TRASMISSIONE
Le fatture elettroniche saranno trasmesse, anche attraverso intermediari, con il Sistema di interscambio – Sdi, gestito dalle Entrate tramite Sogei

05 | LA DECORRENZA
La decorrenza dell’obbligo è fissata in dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; in 24 mesi per le altre amministrazioni nell’elenco Istat. Per le amministrazioni locali ci vorrà l’emanazione di un Dm


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