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Il pagamento si scontra col Patto

Fonte: Il Sole 24 Ore

Interessi di mora con tasso Bce maggiorato dell’8% per i pagamenti oltre il termine e rimborso obbligatorio delle spese di recupero; sono alcune delle novità che andranno seguite per i pagamenti dei contratti stipulati dalle Pa dal 1° gennaio 2013 (non si estendono retroattivamente ai contratti già conclusi). Le nuove regole sono arrivate la scorsa settimana, con l’approvazione del Dlgs di recepimento della direttiva europea 2011/7/UE del 16 febbraio 2011. L’ambito di applicazione, come per il Dlgs legislativo 231/2002 con cui il nostro Paese aveva attuato la precedente direttiva, è riferito alle transazioni commerciali, cioè ai contratti che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
I pagamenti nei contratti stipulati dalla Pa dovranno prevedere termini di regola non superiori a 30 giorni; che potranno essere portati al massimo a 60, se le parti concordano per iscritto e se ciò risulta oggettivamente giustificato dal contratto o da particolari circostanze.
Per disincentivare i ritardi è previsto l’obbligo di corrispondere interessi legali di mora, a un tasso minimo che non può essere inferiore al tasso Bce maggiorato dell’8%; gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Fra le conseguenze negative del ritardo è stato inserito anche il diritto del creditore al risarcimento dei costi amministrativi e interni di recupero del credito, che sono forfetizzati in 40 euro, salvo la prova di maggiori costi; anche questo rimborso, come gli interessi, va corrisposto senza che sia necessaria la costituzione in mora e indipendentemente dalla dimostrazione di aver sostenuto costi.
Sono nulle per legge, senza ammissione di prova contraria in quanto considerate gravemente inique, le clausole che escludono l’applicazione di interessi di mora e nei contratti della Pa la clausola relativa alla predeterminazione o modifica della data di ricevimento della fattura. Inoltre si presume gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento dei costi di recupero del credito. Tra le novità viene meno l’esclusione delle richieste di interessi inferiori a 5 euro. Nei casi di pagamenti a rate, gli interessi e il risarcimento maturano dalle singole rate scadute.
La tutela della tempestività dei pagamenti è da tempo presente negli interventi del legislatore, ed ha già ispirato numerose misure a carico delle amministrazioni pubbliche. Va ricordato innanzi tutto l’obbligo imposto a tutte le Pa di adottare, entro il 31 dicembre 2009 le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.
Relativamente al Patto di stabilità, con il cosiddetto visto di compatibilità monetaria, il funzionario che adotta provvedimenti con impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (articolo 9, comma 1, del DL 78/2009). In sostanza, l’obbligo di verificare la compatibilità della spesa con i limiti previsti dal Patto è finalizzato a prevenire l’insorgenza di spese e quindi di contratti da cui scaturiscano pagamenti non compatibili con i vincoli del Patto stesso. A ciò si aggiunge la necessità di programmazione dei pagamenti, altro strumento utile al raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità da parte delle Pa. Patto di stabilità che dal 1° gennaio 2013 sarà esteso per la prima volta anche ai Comuni con popolazione compresa fra mille e 5mila abitanti, ai quali si raccomanda quindi di adottare da subito, qualora non lo avessero già effettuato, la programmazione degli incassi e dei pagamenti ed il visto di compatibilità monetaria, la cui mancanza è fonte di responsabilità amministrativa.

Patrizia Ruffini


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