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I comuni possono riapprovare i preventivi

Fonte: Italia oggi

Nessuna norma impedisce agli enti locali di poter riapprovare il proprio bilancio di previsione, alla luce delle numerose proroghe intervenute con decreti ministeriali e soprattutto se le amministrazioni locali necessitano di un «nuovo» documento programmatorio per introdurre o rimodulare tariffe e imposte di propria pertinenza. L’unico limite è quindi costituito dal termine entro cui i consigli devono dare il proprio benestare al bilancio, che deve intervenire entro la data stabilita dal decreto ministeriale di differimento.

Così la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Lombardia, nel testo del parere n. 431 depositato il 3 ottobre scorso, con il quale ha fatto chiarezza sulla portata delle disposizioni contenute all’articolo 151 del Tuel, alla luce delle numerose proroghe che, in questi anni, hanno portato allo slittamento del termine ultimo previsto per l’adozione (quest’anno il termine scade al 31 ottobre).

Rispondendo in merito a un’istanza formulata dal comune di Rovato (Bs) per sapere se fosse possibile adottare un nuovo bilancio di previsione per introdurre l’addizionale comunale all’Irpef, la Corte ha risposto che la prassi oramai consueta di questi ultimi anni, ovvero quella di prorogare il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione ha raggiunto i livelli di una «consueta anomalia». Prassi che tuttavia non può costituire un elemento discriminatorio per quegli enti che, nei termini imposti dalla legge, hanno approvato tale documento programmatorio. Soprattutto, se questi ritengono di dover «mettere mano» alla rimodulazione di tariffe o imposte.

Ne consegue che anche gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione possono (sempre entro il 31 ottobre prossimo) provvedere all’approvazione di un nuovo documento e, a tal fine, rimodulare preliminarmente le aliquote che ritengono opportune.

Infatti, il Tuel non contiene alcuna norma che contempli espressamente la possibilità di riapprovazione. Tuttavia, in assenza di un esplicito divieto, la Corte ha ritenuto che l’ente, con l’approvazione, non esaurisca il potere di deliberare in merito, dovendo solo osservare l’unico limite costituito dal termine ultimo imposto dal decreto ministeriale di differimento e che la riadozione sia giustificata da provate ragioni di fatto o di diritto. A detta della Corte, in tali casi non è sufficiente ricorrere a una semplice variazione di bilancio.


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