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Vincoli di bilancio «pesati» sul rischio
Corte dei conti. Contratti di disponibilità

È la ripartizione del rischio il criterio per la valutazione degli aspetti contabili del contratto di disponibilità. Lo ha affermato la Corte dei conti, sezione Lombardia, nel parere 439/2012.
Un ente ha chiesto se il contratto di disponibilità possa comportare la violazione dei tetti agli interessi passivi, e se per il Patto il canone vada imputato alla spesa corrente (Titolo I, int. 4) o in conto capitale imputarsi alla spesa corrente o a quella in conto capitale
Il contratto di disponibilità rientra nell’ambito del partenariato pubblico-privato contrattuale, che pone il rischio in capo al privato. Il contratto prevede l’affidamento, a rischio e spesa del privato, della costruzione e messa a disposizione della Pa aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio a fronte di un corrispettivo.
La legge, secondo la Corte, riconosce la possibilità di personalizzare la causa giuridica del contratto in base alle esigenze dell’opera, potendosi integrare il canone con altri corrispettivi monetari. Di conseguenza, spetta all’interprete valutarne le caratteristiche anche per definire i corretti profili di finanza pubblica, verificando che, nella ripartizione del rischio, siano rispettati gli indirizzi di Eurostat. In particolare va tenuta presente la decisione 11/02/2004 sul trattamento contabile delle partnership, dove si chiarisce che non rilevano nei conti delle Pa, ai fini dell’indebitamento netto e del debito, i contratti che prevedano un sostanziale trasferimento di rischio al privato. Perché questo accada, il privato deve assumersi il rischio costruzione e uno fra il rischio disponibilità (impossibilità di pagamenti costanti in caso di scadenti o insufficienti modalità di gestione dell’opera in termini di quantità e qualità del servizio) e il rischio domanda (impossibilità di pagamenti garantiti per prestazioni non erogate a causa della minore domanda del servizio).
Nello specifico dei quesiti, la Corte ritiene che se non vi sia il trasferimento del rischio al privato, il contratto debba essere considerato indebitamento, rilevando così anche sui limiti agli interessi passivi. L’impatto dovrebbe però essere limitato agli oneri riferibili alla parte di finanziamento.
Circa la rilevanza ai fini del patto, invece, dal parere (sibillino) si può dedurre che se c’è un corretto trasferimento del rischio, non essendo il contratto qualificabile come indebitamento, il canone possa essere imputato a spesa corrente.


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