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Controlli periodici estesi anche ai tempi di pagamento
Nuovi compiti. Dopo il recepimento della direttiva Ue

Dal primo gennaio prossimo, i revisori degli enti locali dovranno preoccuparsi di verificare con maggiore attenzione la dinamica dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni sottoposte al loro controllo.
È questo uno degli effetti – e non certo di poco conto – del recepimento in Italia della Direttiva 2011/7/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla «lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Con le modifiche apportate al Dlgs 231/2002, per le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2013, gli enti locali saranno tenuti a onorare i propri impegni di pagamento al massimo entro 60 giorni dal ricevimento della fattura (o da altri particolari, specifici momenti individuati dalla norma). Ogni possibile eccezione a questo adempimento è stata rimossa proprio dalla Direttiva citata, e dal conseguente provvedimento varato dal nostro Governo lo scorso 31 ottobre. La sanzione per l’inadempimento è l’applicazione all’intero importo dovuto (somma scaduta e relative imposte, tasse e altri oneri applicabili) di pesanti interessi di mora (oggi fissati a un tasso di circa il 10% annuo).
Il Testo unico degli enti locali prevede che l’organo di revisione vigili sulla regolarità contabile, finanziaria e – in questo caso – economica della gestione, relativamente all’effettuazione delle spese e all’attività contrattuale, anche con tecniche motivate di campionamento. Pertanto, sarà compito specifico dei revisori effettuare delle verifiche periodiche (anche a campione) sulle modalità con le quali vengono disciplinate – in via contrattuale – le modalità di attribuzioni di penali e risarcimenti per danni subiti da ritardo di pagamento, tenendo a mente che il nuovo testo del Dlgs 231/2002 prevede la nullità di eventuali clausole che stabiliscano l’impossibilità di applicare interessi di mora, che escludano il risarcimento per i costi di recupero o che siano finalizzate a predeterminare o modificare la data di ricevimento della fattura.
Ancora con maggiore attenzione, l’organo di revisione dovrà monitorare la corretta dinamica dei pagamenti, rilevando – ove ne ricorrano i presupposti – i pericoli dell’emersione di passività non preventivate, ovvero quelle legate al l’eventuale necessità di corrispondere i non certo “economici” interessi di mora.
A tal fine, sarà necessario implementare – nei casi, non infrequenti, in cui non sia stato già fatto a cura del responsabile economico finanziario dell’ente – procedure ad hoc che effettuino il monitoraggio costante (e automatico) del decorso dei giorni dal recepimento ufficiale delle fatture passive, di modo da segnalare per tempo l’avvicinarsi del termine massimo per il pagamento (che, per i casi “normali”, è addirittura di 30 e non 60 giorni). Tale procedura sarà, ovviamente utile per i “controlli in itinere” – demandati agli uffici dell’ente – ma anche all’organo di revisione che, oggi più di ieri, non potrà esimersi dal rilevare potenziali oneri non previsti, in tutti i casi di sforamento dei tempi massimi.
Bisogna, infatti, al riguardo rammentare che il creditore dell’ente ben potrebbe attivare le procedure giurisdizionali per l’ottenimento degli interessi moratori anche dopo il soddisfacimento del credito residuo e che – dunque – l’ente locale non è al riparo da tale evenienza nemmeno a pagamento effettuato.


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