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Controlli di legittimità, la Corte conti era pronta

Fonte: Italia oggi

Sul controllo preventivo di legittimità degli atti delle regioni, introdotto nella prima stesura del decreto legge salva enti (approvato martedì in prima lettura dall’aula di Montecitorio), la Corte dei conti aveva già disposto, a tempo di record, il proprio piano di controlli in un’ottica non certo invasiva, ma collaborativa con le stesse amministrazioni regionali (si veda ItaliaOggi del 26 ottobre scorso).

Ma il legislatore, nel corso dell’iter parlamentare, ha deciso di espungere dal testo le disposizioni in materia, lasciando tutto immutato.

Gli sforzi della magistratura contabile trovano fondamento, adesso, nella lettura della deliberazione n. 14 della sezione autonomie della Corte, redatta al termine dell’adunanza del 25 ottobre e che ieri è stata pubblicata sul sito internet della stessa magistratura contabile.

Un documento, questo, in cui la parte dedicata ai controlli preventivi di legittimità riveste un gran peso. Si legge, infatti, che il controllo avrebbe dovuto (il condizionale, qui è d’obbligo) far emergere il rispetto del Patto di stabilità e del principio dell’equilibrio di bilancio, in un’ottica di controllo circoscritta a una cerchia di atti tipici, ovvero quelli che avrebbero una ricaduta esclusivamente finanziaria per il bilancio della regione, tranne i provvedimenti aventi forza di legge.

Così la lettura del documento in esame è interessante sotto il profilo delle indicazioni che vengono fornite agli enti locali, in particolare sulle relazioni semestrali che questi sono tenuti a trasmettere alla stessa Corte e sotto il profilo delle prime interpretazioni in materia di attendibilità dei bilanci di previsione delle regioni.

Verifiche semestrali sulle gestioni degli enti locali

L’articolo 1, comma 7 del dl in esame, rimodulando il dettato normativo ex art. 148 Tuel, ha introdotto l’obbligo, per le province e i comuni con più di 15.000 abitanti, di provvedere alla stesura di una relazione semestrale che dia conto della legittimità e della regolarità delle gestioni.

Un obbligo che fa il paio con una maggior livello di responsabilità dei soggetti presenti negli enti, a partire dal segretario, dal direttore generale e dai responsabili dei servizi. In pratica, la «responsabilizzazione» di queste figure, porterà a una vicinanza tra l’attività gestionale e il suo monitoraggio.

E il referto che gli organi di vertice politico degli enti dovranno trasmettere alla Corte permetterà di verificare, quasi in real time, tutte le attività gestionali di maggior rilievo poste in essere dagli enti. La Corte, poi, si riserva, nel testo delle linee guida definitive, di mettere nero su bianco che tali relazioni semestrali possano essere trasmesse dal collegio dei revisori dell’ente, che potranno anche asseverarne i contenuti.

Secondo i magistrati contabili, è innegabile che le linee guida per gli enti locali dovranno essere redatte in «sezioni»: quella dedicata al sistema dei controlli, la successiva dedicata ai parametri indici di regolarità amministrativo-contabile, nonché il sistema dei controlli interni dell’ente e la parte dedicata agli equilibri di bilancio con particolare riguardo alla corretta copertura delle spese, al fine di evitare scostamenti che, a lungo andare, incidono non poco sulla tenuta dei conti.

Bilanci regionali attendibili

Se un bilancio di previsione di una regione è attendibile o meno lo si evincerà da diversi profili. Secondo la Corte, in attesa del varo definitivo delle linee guida, si può utilizzare il metodo «storico», ovvero il trend delle entrate e delle spese registrate negli esercizi precedenti sia nei bilanci di previsione che nei rendiconti; così come sarà utile dare un’occhiata ai disavanzi maturati. In ogni caso, la Corte avverte che nel bilancio non è consentito realizzare il pareggio di bilancio con la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione presunto.

Antonio G. Paladino


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