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Danno erariale se il rimborso delle spese legali supera quello stabilito dal giudice contabile

di Vincenzo Giannotti

La sentenza della Corte dei conti Lazio n. 461/2019 In caso di assoluzione per danno erariale il giudice contabile rimborsa alle parti convenute in giudizio le spese legali sopportate per la propria difesa. Di recente, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sentenza n. 3779/2017) e una posizione isolata della Corte dei conti (Emilia Romagna, deliberazione n. 73/2017) hanno ritenuto possibile la liquidazione delle spese legali, sostenute dal dipendente o amministratore, superiori a quelle liquidate in sentenza dal giudice contabile. Di contrario avviso la Corte dei conti laziale (sentenza n. 461/2019) che ha condannato per danno erariale il sindaco e l’avvocato comunale per aver disposto la liquidazione della parcella degli avvocati, difensori di alcuni amministratori assolti nel giudizio contabile, superiore all’importo previsto nella sentenza. La vicenda Un ente locale ha disposto il pagamento di onorari, in misura superiore al dovuto, in favore del legale difensore di alcuni amministratori dell’epoca dello stesso Comune, in un giudizio davanti alla Corte dei conti che si era concluso favorevolmente per gli ex amministratori. La Procura, a fronte della differenza degli importi liquidati al legale rispetto a quelli previsti nella sentenza dal giudice contabile, ha convenuto in giudizio per responsabilità erariale sia l’avvocato del Comune, che aveva espresso parere favorevole alla liquidazione per il 70% del maggiori importi liquidati, mentre la residua percentuale del 30% è stata addebitata al sindaco che, pur risultando anche beneficiario indiretto delle delibere ha, comunque, partecipato alla votazione, trovandosi in una situazione di evidente conflitto di interessi. La difesa dei convenuti In via principale i convenuti si sono difesi precisando che il pagamento degli onorari del legale discendevano da un precedente atto di gradimento espresso dalla giunta comunale, con conseguente obbligo, in caso di assoluzione, di rifondere le spese del legale di comune gradimento sulla base del pagamento quietanzato e della fattura vistata dell’ordine degli avvocati del foro di appartenenza, facendo maturare, a loro dire, un diritto soggettivo perfetto alla refusione dei costi di difesa in giudizio. A sostegno della loro difesa, hanno, inoltre, precisato come, sia la giurisprudenza amministrativa (di Stato sentenza n. 3779/2017) sia quella di legittimità (Cassazione a Sezioni unite, sentenza n. 5918/2011), hanno statuito che, mentre sul giudizio contabile la regolamentazione delle spese spetta appunto al giudice contabile, la statuizione sulle spese relative al rapporto sostanziale che intercorre fra amministrazione di appartenenza e un dipendente esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro. La decisione del collegio contabile I giudici contabili hanno rilevato che l’interpretazione autentica fornita dal legislatore (articolo 10-bis, comma 10, del Dl 203/2005) è netta nel precisare che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza. La Cassazione, con la sentenza n. 19185/2013, ha affrontato il problema di una possibile esperibilità di un rimborso extragiudiziale alternativo o integrativo – nel caso in cui, alla stregua del vecchio testo della stessa norma, le spese del giudizio, conclusosi con proscioglimento nel merito, siano state compensate in tutto o in parte. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, venuta meno con il Dl 78/2009 (dove non è più possibile la compensazione delle spese in caso di assoluzione nel merito), è solo il giudice contabile che può disporre la quantificazione delle spese di giudizio al fine di evitare tanto i possibili abusi per rimborsi eccessivi concessi dalle amministrazioni di appartenenza, quanto il proliferare di contenziosi in sede civile ove quest’ultima neghi il rimborso chiesto dal suo dipendente prosciolto nel merito del giudizio contabile. Le disposizioni del nuovo codice contabile Il nuovo codice contabile (Dlgs 174/2016), ha confermato la negazione di un rimborso diverso da quello stabilito dal giudice contabile. Infatti, le nuove disposizioni sul rimborso delle spese legali sono state mantenute immutate con la sola eccezione del parere dell’Avvocatura, a conferma dell’intento di evitare possibili dubbi interpretativi. Sulla base delle sopra indicate conclusioni, va accolto l’atto di citazione della Procura con condanna dei convenuti al risarcimento del danno erariale.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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