MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Le difficoltà di cassa esentano il responsabile finanziario dal danno erariale per interessi moratori
La transazione di somme dovute dall’ente locale non rappresenta un debito fuori bilancio ma impone all’Ente l’invio dei pagamenti disposti al fine di verificare se esista o meno un danno erariale.

La transazione di somme dovute dall’ente locale non rappresenta un debito fuori bilancio ma impone all’Ente l’invio dei pagamenti disposti al fine di verificare se esista o meno un danno erariale. In presenza di una transazione dovuta ad interessi moratori dovuti a causa di ritardati pagamenti, il Segretario comunale ha inviato opportuna informativa alla Corte dei conti. La Procura procedeva al rinvio a giudizio al fine della quantificazione del danno erariale da addebitare al responsabile della spesa, all’Assessore ed al responsabile del servizio finanziario, rei di aver colpevolmente omesso di attivarsi per evitare il denunziato pregiudizio chiedendo una variazione di bilancio onde reperire la liquidità necessaria per il pagamento delle somme ai creditori, o verificando se in altri settori della amministrazione fossero disponibili somme da stornare per far fronte a un credito certo, liquido ed esigibile che, ove onorato, sarebbe stato soddisfatto senza oneri aggiuntivi. La Corte dei conti in primo grado avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti per la pronuncia di una condanna a causa delle notoria crisi di liquidità del Comune, del disequilibrio strutturale, e per la mancanza di individuazione di un comportamento alternativo lecito.

Le motivazioni dell’appello della Procura

A fronte dell’assoluzione dei convenuti, la Procura ha proposto appello in considerazione dell’errore dei giudice contabile di prime cure che avrebbe impropriamente basato l’assoluzione sulla base del fatto notorio di crisi del Comune e della carenza di prova di una condotta contra legem da parte dei convenuti. In primo luogo per la Procura il codice contabile non annovera il fatto notorio a regola di condotta del giudice, in secondo luogo il Collegio contabile non si sarebbe avveduto che l’unico comportamento alternativo lecito sarebbe stato quello di adottare, anche in base al chiaro combinato disposto di cui all’articolo 177 del TUEL e all’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2009, e, cioè, una variazione di bilancio che consentisse di soddisfare il credito della società. Infatti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2009:

nelle Amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni”.

In conclusione la mancata adozione di iniziative conformi all’ordinamento comporterebbe l’insorgere della responsabilità disciplinare e amministrativa agevolmente evitabili o attraverso il pagamento tempestivo del debito con modifica del bilancio, ovvero con una dichiarazione di dissesto per la difficoltà del Comune di adempiere ai propri obblighi.

La conferma dei giudici contabili di Appello

Evidenzia il Collegio contabile di appello come sia infondata la critica avanzata dalla Procura circa la non applicabilità del fatto notorio della crisi di liquidità in cui versava l’ente locale, dimenticando, tuttavia, come le difese dei convenuti avessero evidenziato nelle proprie memorie a giustificazione dei mancati pagamenti la “ben nota mancanza di liquidità che ha caratterizzato per anni le casse dell’Ente”. I questo caso il giudicante ha correttamente preso in considerazione la prospettazione delle difese sul punto, cui la Procura regionale avrebbe potuto opporre le proprie valutazioni e non lo ha fatto.

Nel seguire la Procura che il danno sarebbe scaturito da una preventiva mancata variazione di bilancio che avrebbe potuto permettere ai convenuti di poter onorare il debito con il fornitore, la Procura dimentica come la copertura finanziaria della spesa era assicurata dalle determinazioni dirigenziali: In questo caso, infatti, non occorrevano variazioni di bilancio o modifiche della dotazione finanziaria per il Servizio proponente il pagamento ai sensi dell’articolo 177 del Tuel. Anche a voler seguire la Procura sulla obbligatorietà del pagamento, se l’ente avesse proceduto in tal modo avrebbe alterato l’ordine cronologico dei pagamenti stessi prescritto dall’articolo 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con conseguenze ancor più dannose per l’ente. In altri termini, precisano i giudici contabili di Appello, la genesi del debito non è ravvisabile nella omissione di una variazione di bilancio, stante la copertura della spesa, come sopra accennato, ma nella mancanza nelle casse dell’ente delle risorse necessarie per effettuare il pagamento.

In sintesi, la sentenza di primo grado ha, con congrua motivazione, evidenziato che il danno è derivato dalla “mancanza di liquidità” circostanza “non contestata” dalla Procura, e che, neanche con l’atto di appello viene censurata.

Evidenzia, inoltre la Corte di Appello, che la vicenda di cui è causa era stata efficacemente descritta nella nota del Segretario generale del comune secondo il quale a fronte della presentazione delle fatture, il Servizio controllo spese per beni e servizi dell’ente locale aveva proceduto “di volta in volta ad adottare gli atti di competenza preliminari al pagamento, al quale non è stato tuttavia dato seguito per l’obbligo cui è tenuto l’Ufficio contabile di dare corso ai pagamenti nel rispetto dell’ ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione dei vari servizi comunali” ed in assenza di idonea liquidità.

In conclusione l’appello deve essere rigettato.

Scarica la sentenza 307/2019


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