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Va rafforzata la collaborazione tra la Corte dei conti e la Gdf

Fonte: Italia oggi

 

Il dl 174/12 ha attratto l’interesse sulle funzioni di controllo della Corte dei conti. Invero, molto attiva nell’ultimo periodo, basti pensare a quanto deciso in relazione ai comuni di Alessandria e di Reggio Calabria. Quanto all’attività delle sezioni di controllo regionali c’è però l’esigenza di corroborarle, facendo funzionare quanto fino ad oggi «impedito». Vediamo come.

Il dl n. 152/91, convertito nella legge 203/1991, ha previsto (art. 16, c. 3) la facoltà della Corte dei conti di potere disporre della Guardia di finanza nello svolgimento delle ispezioni e degli accertamenti diretti a garantire la trasparenza e il buon andamento nella p.a. Un ruolo peraltro sancito con il dlgs n. 68/01 (art. 3, c. 1), che ha disciplinato i compiti della Gdf.

Di conseguenza, il 12 gennaio 2010 è stato firmato un apposito protocollo di intesa, attraverso il quale le sezioni regionali di controllo hanno facoltà di richiedere l’assistenza della Gdf, anche in ragione dei loro risicati organici che caratterizzano soprattutto i presidi regionali del Mezzogiorno.

È però accaduto che nel testo dell’intervenuto protocollo è stata prevista una condizione non affatto funzionale a garantire il buon funzionamento e il conseguimento dei traguardi sperati.

Invero, le sezioni per assicurarsi una tale fattiva collaborazione devono incomprensibilmente inoltrare una specifica richiesta in tal senso al presidente della Corte dei conti che «vagliatane la congruità rispetto alle finalità ed alle linee programmatiche» richiede all’Ufficiale di collegamento «gli accertamenti e le ispezioni da effettuarsi, sia a livello centrale che periferico». Un modo di concepire lo strumento che suscita non poche perplessità, sia sul piano della legittimità che della più generale ragionevolezza.

Un siffatto inconcepibile percorso «autorizzatorio», che appesantisce come al solito l’andamento burocratico di cui è vittima il Paese, comprime l’autonomia «investigativa» delle sezioni di controllo. Ne condiziona i processi metodologici, i tempi di esecuzione e, dunque, i risultati. Le stesse, infatti, risultano essere sottoposte irragionevolmente ad una sorta di veto estimativo della presidenza, quasi a volere subordinare l’esercizio delle scelte del giudice, cui l’indagine è naturalmente rimessa per disposizione legislativa, ad un atto meramente gerarchico.

Ove mai si fosse ritenuto necessario un limite utile all’eccessivo dilagare della delega per ragioni di economia organizzativa della Gdf, la si sarebbe potuta contenere a cura del massimo esponente gerarchico regionale della magistratura contabile. Una soluzione che avrebbe determinato un corretto funzionamento del neonato processo collaborativo e non già determinato l’attuale corto circuito


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