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Scavalchi di eccedenza fuori del limite del salario accessorio. I pareri del Segretario e del responsabile finanziario
I giudici contabili hanno rilevato, in sede di controllo dei conti di un comune, la violazione dei limiti del salario accessorio (art.9, comma 28, del d.l.78/2010), e giudicato grave la violazione contabile da parte dell’ente.

I giudici contabili hanno rilevato, in sede di controllo dei conti di un comune, la violazione dei limiti del salario accessorio (art.9, comma 28, del d.l.78/2010), e giudicato grave la violazione contabile da parte dell’ente che ha proceduto sulla base di una giurisprudenza contabile contrastante sul punto ma con precise indicazioni contrarie da parte del Segretario comunale e del responsabile finanziario. Sono queste le conclusioni contenute nella delibera n.334 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

La verifica del limite del salario accessorio

I giudici contabili lombardi dalla verifica del questionario inviato ai revisori dei conti, riscontravano il superamento del limite di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, con particolare riguardo all’instaurazione di rapporti di lavoro ai sensi e agli effetti dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (cd. scavalco d’eccedenza). L’ente, a fronte delle richieste del magistrato istruttore, precisava che aveva proceduto ad attivare una serie di contratti di lavoro flessibile a causa di carenza di personale, avvalendosi dell’istituto di cui all’art. 1, comma 557 legge 311/2004 (cd. scavalco d’eccedenza) essendo un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. A supporto della decisione, veniva rilevato che al momento delle assunzioni si era fatto riferimento ad una serie di pareri della magistratura contabile (Piemonte deliberazione n.33/2016, n.3/2009, n.200/2012, n.249/2012; Veneto deliberazioni n.17/2008, n.955/2012; deliberazione Calabria n.41/2012; deliberazione Liguria n.7/2012 e deliberazione Toscana n.6/2012) che consideravano tali spese non rilevanti ai fini della spesa flessibile del personale. Precisava, infine, l’ente locale che era stato rispettato il valore della spesa media del personale riferita al triennio 2011-2013.

Le indicazioni dei giudici contabili

Il Collegio contabile ricorda come la questione dei rapporti di lavoro flessibile sia stata esaminata dalla sezione delle Autonomie con la deliberazione n.2/2015 dalla quale era stato enunciato il seguente principio di diritto “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”. Sempre la Sezione delle Autonomie, con successiva deliberazione n.23/2016, ha precisato che “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della lege 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”.

I pareri sulle deliberazioni di Giunta comunale

Dall’esame degli atti inviati è emerso che in tutte le deliberazioni di Giunta comunale con cui sono stati approvati i cd. scavalchi d’eccedenza vi era stato lo specifico e reiterato avvertimento da parte sia del Segretario comunale sia del Responsabile dell’area contabile che “secondo orientamento prevalente espresso in vari pareri di più sezioni della Corte dei conti, lo “scavalco d’eccedenza” si configura quale “lavoro flessibile” e, in quanto tale, soggetto ai limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78..che con il presente atto si autorizza una spesa per “lavoro flessibile” che supera il 100% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per la medesima finalità”. Per il principio di prudenza l’ente, a seguito dei pareri espressi dal Segretario comunale e del Responsabile dell’area contabile, avrebbe dovuto astenersi dall’adottare le deliberazioni in parola in considerazione che proprio in quel periodo una delle Sezioni regionali (Piemonte) aveva nel frattempo sospeso al sua pronuncia per rimettere la questione di massima alla Sezione delle Autonomie.

Conclusioni

Il Collegio contabile conclude evidenziando come la violazione rientra tra i possibili rilievi della Corte dei conti per grave irregolarità contabile, con segnalazione al Sindaco e dispone che quest’ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all’Organo consiliare i contenuti della deliberazione, oltre che al revisori dei conti, con obbligo da parte dell’ente locale di pubblicare la deliberazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


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