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Imu, attenzione ai codici tributo

Fonte: Il Sole 24 Ore

Ultimi controlli prima di procedere con il pagamento del saldo Imu in scadenza domani che porterà circa 15 miliardi nelle casse di Stato e comuni. L’individuazione dell’aliquota applicabile è sicuramente uno dei passaggi più delicati, in quanto comporta l’attenta analisi della delibera adottata dal comune, rintracciabile anche sul sito del Mef. E i comuni non sono stati avari di sorprese. Sono moltissime le possibilità che il legislatore ha offerto agli enti locali per “manovrare” l’imposta. Si va dall’assimilazione all’abitazione principale degli immobili posseduti da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero e cura o di quelli posseduti da cittadini italiani non residenti, alle diverse agevolazioni. Tra queste, l’eventuale riduzione dell’aliquota per gli immobili locati, i beni d’impresa, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, e da ultimo, non per importanza, l’abitazione principale, per la quale, oltre alla riduzione dell’aliquota fino allo 0,2%, i comuni possono aver elevato la detrazione base di 200 euro.
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale (e da quelli assimilati cui si applicano aliquota ridotta e detrazione) e dai fabbricati rurali, inoltre, un’ulteriore difficoltà consiste nella suddivisione dell’Imu tra Stato e comune. Allo stato, infatti, è riservata una quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota base dello 0,76%, il che equivale a dire che la parte di Imu destinata allo Stato, su base annua, è pari allo 0,38 per cento. Anche questo conteggio deve essere effettuato dai contribuenti tenuti a utilizzare due differenti codici tributo che, sebbene afferenti alla medesima tipologia di immobile (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati), individuano uno la quota dello stato e uno la quota del comune. Ovviamente le citate difficoltà, e non sono le sole, si ripercuotono inevitabilmente nell’adempimento finale, la compilazione del modello di versamento. Si possono adoperare il bollettino di conto corrente postale o il modello F24, versione ordinaria o semplificata. Il nuovo F24 contiene l’apposita sezione dedicata all’Imu, in cui devono essere indicati il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, il numero degli immobili per cui si esegue il versamento (divisi per codice tributo), l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento e l’importo da versare. Quest’ultimo va riportato al netto dell’eventuale detrazione spettante, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra, rapportata a periodo. Deve essere inoltre barrata la casella corrispondente al saldo, oppure anche quella dell’acconto, se si versa in unica soluzione. I dati devono essere raggruppati in funzione del codice tributo utilizzato. Se quindi, ad esempio, il versamento si riferisce all’abitazione principale e alla pertinenza, occorre indicare due immobili. Se si possiede anche una seconda casa, sia pure nello stesso comune, occorre adoperare due righi ulteriori, in corrispondenza dei quali si utilizzano gli appositi codici tributo. Fino al 31 maggio 2013 si può usare il vecchio modello F24, indicando i codici tributo dell’Imu nella sezione Ici. La compilazione del bollettino postale è più semplice, in quanto sono già prestampate le cinque tipologie di immobili (abitazione principale, fabbricati rurali, terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati) per i quali deve essere effettuato il versamento, con la distinzione delle quote d’imposta destinate allo stato e al comune, e quindi non occorre ricordarsi i codici tributo. Il numero di conto corrente è unico per tutti i comuni ed è intestato “pagamento Imu”. Occorre indicare invece il codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili, per cui si devono utilizzare tanti bollettini quanti sono i comuni interessati al versamento. Per il resto, i dati sono gli stessi del modello di versamento unificato. Attenzione infine agli importi, che devono essere arrotondati all’euro (per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi) e al versamento che, se il comune non ha deliberato nulla in proposito, non è dovuto se l’importo annuo è inferiore a 12 euro, senza tenere conto della suddivisione tra Stato e comune


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