MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Patto, debuttano i mini-enti
Tutte le novità contabili a cui andranno incontro i piccoli comuni a partire dal 2013

di Matteo Barbero

Nel 2013 anche i comuni fra 1.001 e 5.000 abitanti dovranno fare i conti con il Patto di stabilità interno. La legge di stabilità (legge 228/2012) ha confermato, infatti, il loro pieno assoggettamento ai vincoli di finanza pubblica, limitandosi a prevedere un piccolo sconto sull’obiettivo per l’anno in corso. È opportuno ricordare che la determinazione della popolazione di riferimento va effettuata considerando i residenti alla fine del penultimo anno precedente, sulla base dei dati Istat (art. 156 del Tuel): quindi, per il 2013, si considera il 2011.

Poiché tali enti, di fatto, sono sempre stati esclusi dal Patto, è utile riepilogare sinteticamente i principali adempimenti (e le relative scadenze) ad esso connessi. Il primo è legato al bilancio di previsione, che, dopo la proroga concessa dalla legge di stabilità, dovrà essere approvato entro il 30 giugno (salvo ulteriori slittamenti). Al preventivo dovrà essere allegato il consueto prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto, che devono risultare in linea con gli obiettivi per tutto il triennio 2013-2015.

Non sarà sufficiente un mero aggiornamento del prospetto allegato al bilancio 2012, perché la legge 228 ha modificato le regole di determinazione degli obiettivi. Ora la base di calcolo è rappresentata dalla spesa corrente media registrata in termini di competenza (impegni) nel triennio 2007-2009.

Sono cambiati anche i coefficienti minimo e massimo, che per il 2013 risultano differenziati a seconda della dimensione demografica del comune: per quelli sotto i 5.000 abitanti, la forchetta è compresa fra il 12% ed il 13%, mentre per gli altri fra il 14,8 e il 15,8%, valori, questi ultimi, che dal 2014 varranno per tutti senza distinzioni. Dove si collocherà l’asticella si saprà quando saranno individuati gli enti virtuosi, che avranno, invece, un saldo obiettivo pari a 0.

Sarà un decreto del Mef a operare la scelta dei virtuosi ed a fissare il coefficiente per gli altri. Lo scorso anno, tale provvedimento è arrivato in G.U. solo ad agosto, quindi è possibile che molti enti approvino il bilancio prima di conoscere la loro «pagella». In tal caso, occorre prudenzialmente considerarsi non virtuosi ed applicare i coefficienti massimi, apportando poi successivamente le eventuali variazioni.

Gli obiettivi devono essere calcolati dagli enti e comunicati al Mef entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto che approva il relativo prospetto dimostrativo (tale provvedimento di solito arriva a luglio). La mancata, tempestiva trasmissione costituisce inadempimento al Patto.

Lo stesso o un altro decreto di via XX Settembre (anch’esso di solito adottato prima della pausa estiva) definisce termini e modalità per il monitoraggio semestrale, che va effettuato entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento o (per il primo semestre) dalla pubblicazione del decreto. Il monitoraggio si effettua solo online (http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/): è quindi importante che gli enti che non lo avessero ancora fatto si accreditino alla relativa procedura.

Per la certificazione finale, invece, il termine è il 31 marzo dell’anno successivo: in tal caso, il prospetto scaricato dalla procedura va trasmesso con raccomandata a/r.

In caso di inadempimento, scattano le sanzioni previste per chi non rispetta il Patto (taglio alle spettanze, divieto di indebitamento, tetto agli impegni di spesa corrente, blocco delle assunzioni, decurtazione delle indennità degli amministratori), a meno che l’invio tardivo (in ultima istanza, da parte dell’organo di revisione nella veste di commissario ad acta) dimostri che i targets sono stati comunque centrati (in tal caso, si applica solo il blocco delle assunzioni). La certificazione va rettificata e sostituita con una nuova entro 60 giorni al termine stabilito per l’approvazione del rendiconto se si rileva un peggioramento del saldo.

Particolarmente importanti le scadenze legate al Patto regionalizzato. Oltre a segnarsi quelle autunnali (15 settembre per le richieste relative al Patto verticale, 15 ottobre per quelle sul Patto orizzontale), i comuni dovranno tenere d’occhio i bollettini ufficiali (ed i siti) della rispettiva regione anche in primavera. Entro il prossimo 31 maggio, infatti, dovrà essere definito il riparto del Patto incentivato (riproposto dalla legge 228 anche per il 2013) e quindi occorrerà anticipare le richieste secondo le modalità e la tempistica stabilite dai governatori.

Per il Patto orizzontale nazionale, invece, le richieste devono pervenire al Mef entro il 15 luglio, mentre la rimodulazione degli obiettivi sarà disposta entro il 5 ottobre.

Infine, occorre ricordare che il Patto non si applica alle unioni «classiche» (art. 32 del Tuel), mentre quelle «speciali» (art. 16 del dl 138/2011) entreranno solo dal 2014. In teoria, sono soggette, invece, aziende speciali ed istituzioni (escluse quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie), nonché le società in house affidatarie dirette di servizi pubblici locali o strumentali. Ma la relativa disciplina non è ancora stata scritta.


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