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L'Authority contratti vuole i link con tutti i dati

Le stazioni appaltanti devono trasmettere tutte le informazioni pubblicate sui siti internet relativi alla gestione di contratti pubblici anche all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. È quanto chiede il presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Sergio Santoro, in una lettera trasmessa al ministro della funzione pubblica nella quale si chiedono diverse modifiche allo schema di decreto legislativo sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni . Si tratta del provvedimento varato in via preliminare dal governo il 21 gennaio, che attua l’art. 1 comma 35 della legge 190/2012 (anticorruzione) e, fra le altre cose, fa fermi, confermandoli, gli obblighi di pubblicità legale di bandi e avvisi di gara sui quotidiani (ItaliaOggi dell’1/2/2013). La proposta è di estendere l’obbligo di trasmissione all’organismo di vigilanza anche delle informazioni che le stazioni appaltanti devono pubblicare sui propri siti internet, oltre a quelle concernenti i contratti di importo inferiore a 20.000 e all’obbligo di pubblicazione del verbale di consegna lavori, di ultimazione dei lavori e del conto finale dei lavori. In altre parole le amministrazioni dovrebbero inviare all’Autorità la determina di aggiudicazione definitiva dell’appalto e le informazioni relative all’importo di aggiudicazione, al soggetto aggiudicatario, alla base d’asta, alla procedura di selezione, al numero degli offerenti, ai tempi di completamento dell’appalto; all’importo delle somme liquidate, a eventuali modifiche contrattuali alle decisioni di ritiro e di recesso dei contratti. Per agevolare le amministrazioni l’Autorità propone di acquisire, tramite collegamento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, tutte le informazioni rilevanti sui contratti stipulati, riportandole in una tabella riassuntiva predisposta dall’Autorità. Le stazioni appaltanti dovrebbero quindi integrare le tabelle, pubblicarle sul proprio sito e comunicare all’Autorità il link o la pagina del sito dove è avvenuta la pubblicazione. In questo modo, peraltro, l’Autorità può verificare l’avvenuto adempimento degli obblighi informativi e segnalare alla Corte dei conti eventuali omissioni. Un altro profilo critico dello schema di decreto riguarda le informazioni sui costi unitari e gli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche, da pubblicare sulla base di uno schema tipo curato dall’Authority; la pubblicazione di queste informazioni sostituirebbe l’obbligo di pubblicare i costi unitari di produzione dei servizi erogati ai cittadini previsto dall’art. 1, comma 15 della legge 190. La lettera sottolinea l’esigenza di raccordare la nozione di costi unitari con quella di «costi standard» (art. 7 del Codice) e di «prezzi di riferimento» (art. 17 legge 98/2011) e critica la scelta di superare l’obbligo di pubblicazione dei costi dei servizi erogati ai cittadini che determinerebbe «la conseguenza di impedire ogni opportuna valutazione di convenienza economica delle scelte».


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