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La responsabilità amministrativa del responsabile finanziario per il parere contabile reso
Il responsabile è stato chiamato dalla Procura a rispondere della quota di danno erariale prodotto a seguito della liquidazione dei compensi non dovuti: le valutazioni della Corte di conti, Sez. giurisdizionale per la Toscana

Interessante la sentenza n. 273 del 3 luglio 2019 della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale della Toscana in merito alla responsabilità amministrativa del responsabile finanziario che abbia reso il proprio parere contabile su atti illegittimi e forieri di danno erariale, chiamato dalla Procura a rispondere della quota di danno erariale prodotto a seguito della liquidazione dei compensi non dovuti.

La vicenda

Il danno erariale riguarda la nomina disposta da una Provincia di quattro direttori generali, nominati ai sensi dell’art.108 del TUEL, quando la normativa prevede che ne possono essere nominati al massimo uno. In questo caso il danno erariale corrisponde al quantum corrisposto in eccedenza ai citati dirigenti (tre in quanto almeno uno poteva essere nominato) per le funzioni svolte in violazione di legge. In questo caso la Procura, oltre al Presidente e all’assessore al personale, al segretario provinciale e ai medesimi dirigenti nominati, aveva chiamato a rispondere del danno erariale anche il dirigente finanziario.

La difesa del dirigente finanziario

Il dirigente dei servizi finanziari difende la propria posizione precisando come non vi fosse alcune rilevanza causale tra il proprio comportamento e le funzioni del responsabile del servizio finanziario. Richiamava a tal fine le disposizioni di cui all’art. l’art. 153, comma 5 TUEL a mente del quale “Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle, proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità”. Si trattava di pareri resi solo successivamente alla deliberazione del trattamento economico e della stipula dei contratti individuali di diritto privato.

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