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La possibilità di ricorrere a mutui in presenza di un importante stock del debito
L’argomento è stato affrontato dalla Corte dei conti, sezione reg. per le Marche nella deliberazione 28 giugno 2019, n. 36, con specifico riferimento alla richiesta di un Comune

La questione riguarda la possibilità da parte di un Ente locale rispettoso di tutti i limiti previsti dalla legislazione di ricorso ad un mutuo per in presenza di uno stock importante del debito. L’argomento è stato affrontato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per le Marche nella deliberazione 28 giugno 2019, n. 36.

La domanda posta dal sindaco

Un Comune chiede chiarimenti ai magistrati contabili sulla legittimità e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai fini della contrazione di un nuovo mutuo, in presenza di un indebitamento elevato, ma nel rispetto dei limiti di indebitamento previsti dall’art. 204 del TUEL e dei valori soglia previsti dal d.m. del 28 dicembre 2018. Con riferimento ai parametri di deficitarietà strutturale, sulla base del Decreto del Ministro dell’interno del 28 dicembre 2018, concernente l’approvazione dei nuovi “parametri obiettivi” ai quali sono associate le soglie di deficitarietà per il triennio 2019-2021, l’Ente ha evidenziato che non presenta alcun parametro fuori norma, richiamando espressamente i parametri n. 1 (incidenza spese rigide su entrate correnti) e n. 4 (sostenibilità debiti finanziari). Tuttavia, in passato, sulla base dei parametri precedentemente vigenti, di cui al Decreto del Ministro dell’interno del 18 febbraio 2013, recante l’individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2013-2015, risultava superato il parametro n. 7, concernente la “consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato di gestione contabile negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del Tuel con le modifiche di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n, 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012”.

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