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Danno erariale per la consulenza giuridica sui rilievi degli ispettori del MEF
L’Ente locale non può conferire ad un avvocato esterno le possibili controdeduzioni, pur in presenza di particolari aspetti giuridico tecnici da risolvere. Le valutazioni della Corte dei conti

A seguito della verifica effettuata dagli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Ente locale non può conferire ad un avvocato esterno le possibili controdeduzioni, pur in presenza di particolari aspetti giuridico tecnici da risolvere. Infatti, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con la sentenza 25 giugno 2019, n. 390 ha disposto la condanna del dirigente che aveva affidato detta consulenza esterna, facendo salve le determinazioni dell’organo esecutivo e dei revisori dei conti che si erano limitati a rappresentare l’opportunità di avviare le procedure per l’affidamento dell’incarico al professionista esterno, con ciò demandando ogni decisione alle valutazioni, e quindi alla responsabilità, del dirigente cui è stato addebitato l’intero compenso corrisposto.

La vicenda

A seguito di ispezione del MEF venivano riscontrate irregolarità nella costituzione del fondo della dirigenza, tanto da inviare alla Procura della Corte dei conti i risultati dell’ispezione. Il dirigente (Segretario generale di una camera di commercio) rispondeva con una deliberazione dell’organo esecutivo dopo aver assunto una consulenza esterna di un avvocato. La Procura esaminati gli atti rinviava a giudizio il dirigente a causa dell’esborso economico sopportato dall’ente per l’affidamento della consulenza esterna al di fuori dei parametri previsti dalla legislazione. Con la citata consulenza aveva ad oggetto a) la valutazione del quadro normativo concernente il trattamento economico accessorio della dirigenza e degli eventuali profili di illegittimità della deliberazione dell’organo esecutivo; b) l’individuazione delle eventuali iniziative da intraprendere a tutela dell’Ente in ordine all’ipotesi di responsabilità amministrativa e di danno erariale avanzati dal MEF e comunicati alla Corte dei conti, nonché al collegio dei revisori dei conti, al Segretario generale ed al dirigente dell’area economico-finanziaria coinvolti a vario titolo nell’approvazione, controllo ed esecuzione della medesima deliberazione.

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