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Il dl sblocca debiti entra nel vivo
Ore cruciali per cogliere le chance del decreto. Spazi finanziari da comunicare entro il 30

Mancano pochi giorni alle prime, importanti scadenze previste dal decreto sblocca-debiti (dl 35/2013). Riepiloghiamo i principali adempimenti cui sono tenuti gli enti locali, alla luce dei chiarimenti operativi forniti nei giorni scorsi dagli organi competenti.

Registrazione alla piattaforma telematica per la certificazione del crediti (art. 7, commi 1-2).

La scadenza è fissata al 29 aprile. Ricordiamo che l’accreditamento deve essere effettuato a cura del responsabile della p.a. interessata, che negli enti locali è identificato con il presidente della provincia o il sindaco, ovvero con il direttore generale/segretario.

Deroga relativa al Patto 2013 (art. 1, comma 2). Entro il 30 aprile (termine perentorio) occorre comunicare, mediante il sistema web della Rgs, l’ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 o supportati a tale data dal fattura o richiesta equivalente di pagamento e l’entità degli spazi finanziari necessari per sostenere i relativi pagamenti. I debiti vanno disaggregati per tipologia, distinguendo quelli relativi a lavori pubblici dagli altri. L’ammontare degli spazi finanziari richiesti potrà essere al massimo pari a quello dei debiti o eventualmente inferiore se l’ente non dispone o non ritiene di poter acquisire una sufficiente disponibilità di cassa. Con le stesse modalità occorre comunicare, a fini puramente statistici, anche l’entità dei debiti di parte corrente esistenti (nel senso chiarito) al 31/12/2012 , limitatamente (come ha chiarito il Mef) a quelli non ancora estinti.

Richiesta delle anticipazioni di cassa (art. 1, comma 13). Scade il 30 aprile anche il termine (perentorio) entro cui gli enti locali possono presentare alla Cassa depositi e prestiti la relativa richiesta. Quest’ultima, ammessa anche a fronte di debiti di parte corrente, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario e trasmessa alla Cdp mediante pec o telefax, ovvero consegnata a mano. Essa non deve essere necessariamente preceduta da una deliberazione consiliare. È, invece, necessaria la determinazione a contrattare da parte del dirigente responsabile. In caso di accoglimento della richiesta, la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza e senza necessità di autentica delle firme. Una volta ottenuta la liquidità, i beneficiari dovranno procedere all’immediata estinzione dei propri debiti, comprovandola mediante una certificazione analitica sottoscritta dal ragioniere capo e trasmessa alla stessa Cdp entro 45 giorni dall’erogazione dell’anticipazione. Ricordiamo che, oltre a tale modalità, gli enti a corto di cassa possono fare ricorso all’anticipazione di tesoriera, che fino al 30 settembre può salire fino a 5/12 delle entrate correnti. Fra i due strumenti non c’è alcun ordine di priorità, come chiarito dalle faq della Cdp.

Comunicazioni ai creditori (art. 6, comma 9). Entro il 30 giugno, anche gli enti locali (come le altre p.a.) devono comunicare ai creditori, anche a mezzo posta elettronica (sono, quindi, ammesse altre forme di comunicazione) l’importo e la data entro cui provvederanno ai pagamenti del loro debiti. La norma è poco chiara in ordine alla portata dell’obbligo. Tuttavia, il riferimento generico ai «pagamenti» sembra da riferire soltanto a quelli che effettivamente verranno disposti e quindi a quelli autorizzati in deroga al Patto e per i quali l’ente debitore dispone della necessaria liquidità.

Ricognizione degli altri debiti (art. 7, commi 4-7). I debiti, anche di parte corrente, certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 (non quindi quelli fatturati o richiesti in pagamento alla stessa data) che non verranno estinti grazie alle misure di cui sopra dovranno essere comunicati tramite la piattaforma telematica a partire dal 1° giugno ed entro il 15 settembre. Per i creditori, tale comunicazione avrà valenza di certificazione dei propri crediti, che si intenderà rilasciata senza data di pagamento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.m. 25/6/2012. Ricordiamo, infine, che l’art. 6, comma 3, prevede l’obbligo di pubblicare sul sito internet i piani dei pagamenti aggregati per classi di debiti. Sebbene tale norma non paia immediatamente applicabile agli enti locali è comunque consigliabile provvedervi. Per tale adempimento, non è prevista alcuna scadenza, ma la pubblicazione può avvenire contestualmente all’invio delle comunicazioni ai creditori.


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