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Il danno erariale da mancata acquisizione di una entrata non deve essere attuale e concreto

Il dirigente ed un funzionario assolti in primo grado dai giudici contabili sono stati successivamente condannati in appello tanto da ricorrere alla Corte di Cassazione a che ha, tuttavia, dichiarato inammissibile il ricorso.

Il dirigente ed un funzionario assolti in primo grado dai giudici contabili sono stati successivamente condannati in appello tanto da ricorrere alla Corte di Cassazione a SS.UU. (sentenza n.13436/2019) che ha, tuttavia, dichiarato inammissibile il ricorso. Il fatto oggetto del contendere riguarda il danno erariale discendente non già da una spesa ma da mancata entrata.

La vicenda

Il dirigente ed un funzionario di una Provincia sono stati chiamati a rispondere del danno erariale per mancata escussione di una polizza a garanzia di alcuni lavori effettuati da una ditta risultata inadempiente, nel lambito dei lavori sulla messa in sicurezza di discariche. Nonostante l’assoluzione in primo grado, il giudice di appello, in riforma della sentenza, ha ritenuto di individuare il danno nella perdita delle somme garantite, le quali si caratterizzano per l’elemento della accessorietà. Ne consegue che la Provincia avrebbe, in astratto, potuto trattenere le somme oggetto delle polizze fideiussorie solo se avesse sostenuto spese pertinenti rispetto alla garanzia, ossia avesse effettuato interventi diretti a proprio carico quali la rimozione di fonti di inquinamento o l’allontanamento di rifiuti non conformi, come risulta dalle polizze stesse. Poiché secondo i convenuti nessun intervento era stato effettuato per nessuna delle fattispecie previste dalle polizze fideiussorie. Da ciò consegue che l’introito di somme si sarebbe tradotto in un arricchimento senza causa; per cui il danno individuato nella sentenza di condanna non sarebbe tale da determinare «una perdita reale e concreta e definitiva della Provincia. Secondo i ricorrenti la decisione di non escutere la polizza fideiussoria, infatti, non può costituire sintomo di negligenza, perché tale escussione avrebbe significato far cessare l’attività della garanzia, raggiunta da rivalsa certa del garante, senza contare che vi sarebbe stato comunque un sicuro contenzioso giudiziario, dal contenuto complesso e dall’esito incerto, tale che la Provincia ben difficilmente avrebbe potuto disporre della somma oggetto della fideiussione, quantomeno fino alla conclusione del giudizio di primo grado.

La sentenza del Collegio contabile di Appello

Secondo il Collegio contabile di Appello (sentenza n. 317/2017 della Corte dei conti – Terza Sezione giurisdizionale Centrale d’Appello) i convenuti sono stati giudicati responsabili del danno erariale procurato all’ente locale. Una prima responsabilità è stata individuata nell’aver accettato che la fideiussione venisse prestata da un soggetto non rientrante nel novero di quelli previsti e richiesti per i procedimenti connessi con la tutela dell’ambiente (cioè società bancarie o assicurative). Successivamente è stata poi accertato l’esistenza di una serie di carenze di gestione, ponendo in luce che si sarebbe dovuto procedere all’escussione delle polizze fideiussorie ben prima di quando ciò realmente fu fatto, tanto che la società garante era nel frattempo fallita; ed ha infine prospettato il danno patrimoniale riconducibile a tali comportamenti, evidenziando che si trattava non di un danno da spesa, bensì da mancata entrata. In altri termini, il pregiudizio erariale doveva essere individuato non in un esborso, bensì in una mancata entrata, costituita dalle somme non escusse delle polizze fideiussorie poste a garanzia delle attività gestorie delle due discariche. La sentenza ha ritenuto di ravvisare la responsabilità di entrambi gli indagati, sul rilievo che «il realizzarsi dell’evento oggetto della garanzia e la mancata escussione della polizza venivano a concretare l’evento dannoso.

Il ricorso in Cassazione

A fronte del danno erariale attribuito nella sentenza, i ricorrenti ricorrono in Cassazione al fine di far verificare l’irrazionale decisione della Corte dei conti, mancando tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale La sentenza, infatti, si basa, ad avviso del ricorrente, sulla convinzione per cui la pronta escussione della garanzia fideiussoria avrebbe posto la Provincia al riparo dal danno economico; ma tale valutazione sarebbe La condanna, infatti, non sarebbe stata emessa sulla base dell’accertata esistenza di un danno obiettivo – come da sempre richiesto dalla giurisprudenza contabile – bensì sulla base di calcoli legati a ipotesi future di danno. In altri termini, sarebbe arbitraria l’affermazione secondo cui il fallimento della società garante «avrebbe di per sé determinato il danno, stante l’impossibilità di recuperare almeno parte dell’importo garantito» ipotetica ed apodittica.

Per i giudici di Piazza Cavour il ricorso è inammissibile, in quanto i ricorrenti censurano la inopportunità ed inutilità dell’escussione della polizza, il che attiene evidentemente ad una questione di merito e non va comunque a contestare l’an della giurisdizione contabile. In altri termini, non è ammesso che le Sezioni Unite possano effettuare, come sostenuto dai ricorrenti, riesame della valutazione di merito compiuta dalla Corte dei conti, con il conseguente rigetto del ricorso.


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