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Il credito è certificabile se certo, liquido ed esigibile
La procedura deve essere svolta attraverso la piattaforma elettronica

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pa, i cosiddetti decreti certificazione hanno attuato l’obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e – dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 35/2013 – anche per le prestazioni rese dai professionisti. L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque vanti uno dei crediti indicati prima che sia, però, non prescritto, certo, liquido ed esigibile. Le norme non indicano alcun termine entro il quale inoltrare le istanze di certificazione e non sono, in ogni caso, certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle amministrazioni.

La certificazione non può essere richiesta agli enti locali commissariati, agli enti del Ssn delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell’ambito di questi piani o di questi programmi sono previste operazioni relative al debito. Non è possibile, inoltre, chiedere la certificazione per i crediti nei confronti degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, degli enti pubblici economici, degli enti ed organismi di diritto privato e delle società a partecipazione pubblica.

Dopo l’entrata in vigore del Dl 35/2013, la certificazione del credito può svolgersi solo tramite una piattaforma elettronica messa a disposizione dal ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del ministero dell’Economia del 25 giugno 2012.

Nella procedura ordinaria, il creditore (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione presentando alla Pa, nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un’istanza per la certificazione. Se la Pa non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione, il creditore può chiedere, all’ufficio centrale di bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato, la nomina di un commissario ad acta, che provvederà al rilascio della certificazione. Il creditore, ottenuta la certificazione, la può utilizzare per effettuare una cessione del credito ovvero per ottenere un’anticipazione a valere sullo stesso. Può, altresì, chiedere la compensazione del credito certificato con somme dovute per tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per assicurazioni obbligatorie e entrate spettanti alla Pa che ha rilasciato la certificazione.


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