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Avanzo o disavanzo presunto e debiti fuori bilancio
L’approvazione del bilancio di previsione contiene i dati del solo disavanzo certificato nel conto consuntivo dell’anno precedente, in attesa dell’approvazione del nuovo conto consuntivo.

È fuori di dubbio che l’approvazione del bilancio di previsione contiene i dati del solo disavanzo certificato nel conto consuntivo dell’anno precedente, in attesa dell’approvazione del nuovo conto consuntivo. Il dubbio di un ente riguarda eventuali conseguenze di debiti fuori bilancio, conosciuti al 31 dicembre ma non a accertati dal Consiglio comunale, e la definizione del avanzo/disavanzo presunto. In altri termini viene chiesto se detto maggiore disavanzo generato da potenziali debiti fuori bilancio, in attesa del loro riconoscimento, debba essere o meno incorporato nel valore del disavanzo presunto. Il dubbio del Comune era, in effetti, più articolato in quanto è stata posta al Collegio contabile la seguente domanda “se l’Ente approva, nei termini previsti, il Bilancio di previsione 2019/2021, contenente il disavanzo di amministrazione accertato per l’anno 2017, ultimo rendiconto approvato, integralmente ripianato nell’anno in corso, ai sensi dell’art. 188 Tuel e in equilibrio finanziario, come previsto dalla legge 145/2018, può, contestualmente, ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del Tuel, per la copertura e il finanziamento dei debiti fuori bilancio segnalati al 31/12/2018 e al ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo, risultante dalla chiusura del rendiconto 2018, in corso di elaborazione”.

Le indicazioni dei giudici contabili

La risposta al dubbio del Comune è stata fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia nella deliberazione 20 marzo 2019 n.62. Precisano i magistrati contabili come il “risultato di amministrazione”, accertato o presunto, nel nuovo sistema contabile del D.lgs. n. 118/2011 deve esprimere in modo unitario, chiaro e veritiero lo stato degli equilibri dell’ente. In altri termini, il risultato di amministrazione “presunto” – che costituisce il riferimento del bilancio di previsione – non può non tenere conto dei fatti di gestione al 31.12, noti all’ente, anche se tali fatti di gestione non sono stati ancora formalmente “accertati” con la rendicontazione dell’anno corrispondente (cfr. art. 188, comma 1-bis, del TUEL). In considerazione della rilevanza della veridicità dei dati espressi nel bilancio, la conclusione secondo il Collegio contabile è che, il risultato di amministrazione presunto deve già inglobare lo squilibrio da eventuali debiti fuori bilancio (DFB), valorizzando, in chiave sussidiaria e analogica, lo strumento del Fondo rischi, come risulta da consolidata giurisprudenza di questa Corte. Solo inglobando il debito fuori bilancio conosciuto dall’ente locale vi potrà essere una corretta rappresentazione dei dati del bilancio tutelando i principi di prudenza e veridicità.

In conclusione, il riconoscimento e la copertura dei debiti fuori bilancio diventano parte integrante e parallela della manovra di bilancio successiva, la quale dovrà trovare le risorse per coprire l’eventuale maggiore disavanzo emerso, nonché prendere atto dell’eventuale minore risultato di amministrazione disponibile.


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