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Compensazioni Crediti nei confronti delle PA: le risposte della Camera dei Deputati
Compensazioni Crediti nei confronti delle PA: le risposte della Camera dei Deputati fanno chiarezza sui crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture e appalti...

Nella risposta del 20 settembre scorso in Commissione Finanze della Camera, gli onorevoli interpellati hanno fornito chiarimenti in materia di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

I crediti, muniti di apposita certificazione, possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 (avvisi di accertamento esecutivi) e 30 (avvisi di addebito) del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali o altre entrate dovute alla stessa amministrazione che ha rilasciato la certificazione.

Per rendere concretamente operativa la compensazione in parola sono stati emanati nel tempo diversi decreti ministeriali che ne hanno disposto l’applicazione limitatamente al pagamento delle «somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo (..) notificate» entro il termine del 30 aprile 2012; termine differito successivamente al 30 settembre 2013 (cfr. articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 come modificato dall’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014).

In questo contesto, il legislatore, con l’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, a partire dall’anno 2014, ha riconosciuto la possibilità di compensare le cartelle di pagamento in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e debitamente certificati.

Riportiamo il testo della risposta fornita il 20 settembre nella quale viene chiarito che le vigenti disposizioni in materia di pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A. non prevedono che tale istituto possa essere utilizzato soltanto per il versamento «totale o parziale delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito», bensì tali disposizioni stabiliscono che siano compensabili nell’anno 2018 i carichi consegnati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017 e, quindi, anche se il carico (ruolo) sia stato formato e consegnato successivamente alla data prevista per il pagamento del credito da parte della PA.

Per quanto invece riguarda la richiesta di assumere iniziative volte a permettere l’utilizzazione della compensazione in parola anche per pagare somme dovute sulla base di carichi consegnati all’agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2017, nella risposta si segnala che la Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che, al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica, la disciplina vigente prevede che possano essere soggetti a compensazione solo i ruoli emessi (o meglio i carichi affidati agli agenti della riscossione, come precisato nella normativa più recente) entro una data sufficientemente risalente nel tempo, per cui la fissazione di un termine successivo, o a maggior ragione l’estensione ai carichi affidati correntemente, determinerebbe effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minore gettito per gli enti impositori, per cui sarebbe necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.

Leggi il  testo della Risposta

 

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a cura di Francesco Cuzzola

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