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Comuni all'esame dei requisiti comunitari
Le regole. La Ue

Nel fitto calendario delle scadenze che riguardano il rapporto fra enti locali e società partecipate va segnata in rosso la data del 31 dicembre prossimo. Entro fine anno tutti i comuni dovranno dimostrare in modo ufficiale la sussistenza dei requisiti di emanazione europea in termini di affidamento dei servizi.

La prescrizione è contenuta nell’articolo 34, commi 20-22, del decreto Sviluppo bis (il Dl 179/2012), il quale impone che l’affidamento (ex novo) dei servizi a rilevanza economica sia «effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante», che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.

Per gli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in essere alla data di entrata in vigore della norma (20 ottobre 2012) non conformi alla normativa europea le amministrazioni pubbliche hanno la possibilità di adeguarsi – quale ultima chance – entro la fine di quest’anno, pubblicando in tal caso analoga relazione. Sono fatte salve le società miste pubblico-private con scelta a mezzo gara a doppio oggetto del socio privato – a prescindere dalla quota da affidare a quest’ultimo – e le società quotate in Borsa. Occorre, pertanto, che gli enti interessati adottino in tempo utile un apposito atto di ricognizione degli affidamenti in essere, verificando per ciascuno di essi la sussistenza dei requisiti richiesti, tra cui il controllo analogo e l’economicità della gestione, adeguandosi, in caso contrario, entro fine anno.

Aspetti critici potrebbero rinvenirsi nella distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza economica e quelli privi di tale rilevanza, mentre la norma risparmia i servizi di distribuzione del gas, dell’energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali.

Si deve far presente che anche per l’affidamento diretto dei servizi strumentali è necessario che vi siano gli elementi prescritti dalla Comunità europea sul controllo analogo, altrimenti esso non sarebbe giustificato, dato che rappresenta un’eccezione al ricorso al mercato. Per tali servizi il decreto Sviluppo, tuttavia, non richiede di procedere alla relazione da pubblicare sul sito internet dell’ente interessato.

Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente a inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento; in caso contrario gli stessi cessano al 31 dicembre 2013.

Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in Borsa a tale data, e a quelle da esse controllate, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; altrimenti cessano ope legis il 31 dicembre 2020.

La norma dispone, infine, che i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, siano affidati “unicamente” agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-bis del Dl 138/2011.


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