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Gli anticipi di tesoreria perdono l'«aumento» alla fine del 2013
Pagamenti. Dopo la proroga sull'innalzamento dei tetti di prelievo

Fino al 31 dicembre di quest’anno gli enti locali possono ricorrere alle anticipazioni di tesoreria per un importo massimo corrispondente ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del bilancio.

Già con il decreto sblocca debiti (Dl 35/13, convertito nella legge 64/13) ci si era preoccupati di fornire alla pubblica amministrazione la liquidità necessaria al pagamento delle somme scadute e si stabiliva l’incremento della misura ordinaria dell’anticipazione di tesoreria da tre a cinque dodicesimi. Ma l’articolo 1, comma 9 del decreto prevedeva un termine massimo, il 30 settembre 2013, per poter usufruire dei maggiori prestiti della banca.

Con la legge di conversione del Dl 93/13 sul contrasto alla violenza di genere, questa scadenza viene prorogata a fine anno. L’importo anticipabile ai Comuni non comprende più invece la prima rata dell’Imu per l’abitazione principale, in quanto erogata dal ministero dell’Interno.

L’articolo 1 del Dl 54/2013 stabiliva infatti la sospensione del versamento della prima rata del l’imposta municipale propria per le abitazioni principali (eccetto le categorie catastali A1, A8 e A9) e per altre categorie di immobili e l’obbligo in capo al tesoriere di concedere ai Comuni, con oneri a carico del bilancio statale, l’incremento del l’anticipazione in misura corrispondente alla perdita di gettito tributario subita.

Diversa è la disciplina per gli enti locali in dissesto economico-finanziario; se la condizione di grave indisponibilità di cassa è certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione, il limite massimo anticipabile è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della richiesta. A questi enti è tuttavia fatto divieto di impegnare le maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione a eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

Poiché l’attivazione dell’anticipazione di tesoreria presuppone, secondo il primo comma dell’articolo 222 del Tuel, l’adozione di una delibera di giunta, da notificare al tesoriere, è necessario che gli enti provvedano a ricalcolare il proprio limite fino al 31 dicembre 2013. Tesorieri ed enti sono dunque i protagonisti principali della puntuale programmazione della contabilità di cassa. A loro viene chiesto un contributo maggiore, in termini di capacità di gestione della liquidità, per fronteggiare le difficoltà connesse alla riduzione di risorse pubbliche e alla forte incertezza del contesto normativo di riferimento.


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