MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Quando l’errata qualificazione delle spese di rappresentanza, sostenute dal Sindaco, possono assumere rilevanza ai fini penali (peculato)
Il caso riguarda l’autorizzazione disposta dal Sindaco di un piccolo Comune, in qualità anche di responsabile di servizio, per il pagamento in suo favore di ricevute e fatture relative a spese di rappresentanza.

Il caso riguarda l’autorizzazione disposta dal Sindaco di un piccolo Comune, in qualità anche di responsabile di servizio, per il pagamento in suo favore di ricevute e fatture relative a spese di rappresentanza che non rivestivano in realtà tale finalità.
Veniva, infatti, rilevato come si trattava di somme liquidate in suo favore per pranzi presso ristoranti ed esercizi pubblici cui egli aveva partecipato quale Sindaco del Comune con amministratori locali e altri Sindaci della zona per discutere della possibilità di costituire una nuova unione di Comuni in contrapposizione alla Comunità Montana la cui linea politica non era condivisa dai Comuni stessi; tre di queste liquidazioni, poi, si riferivano a pranzi cui aveva partecipato il Sindaco con Funzionari di una Banca del posto, finalizzati ad ottenere sovvenzioni e prestiti per attività istituzionali del Comune stesso.
Allo stato della legislazione penale e contabile, le spese di rappresentanza sono solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (Cass. Sez. 6 del 6/11/2012 n. 10135, confermativa di Cass. Sez. 6 del 1/2/2006 n. 10908).

Continua a leggere l’articolo

 

 

 

 


https://www.bilancioecontabilita.it