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Revisione catastale federalista
Nota dell'Anci

La revisione del catasto prevista dalla delega fiscale dovrà tenere conto delle competenze che in materia spettano ai comuni. Lo ricorda l’Anci nella nota di lettura dell’art. 2 della legge 23/2014, diffusa ieri. Tale norma prevede che il governo effettui una revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto fabbricati in collaborazione con i comuni sui quali gli stessi insistono, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché con l’attribuzione ai comuni della conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali e partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, al netto delle funzioni mantenute dalla stato (già disposta dall’articolo 66, comma 1, lett. a), del dlgs 112/1998) Il «catasto», del resto, è annoverato fra le funzioni comunali fondamentali dall’articolo 14, comma 27, del dl 78/2010. Il coinvolgimento dei comuni è previsto in diversi punti della delega fiscale, per esempio, al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti e di facilitare l’individuazione e il corretto classamento degli immobili rispetto a specifiche situazioni di non conformità, nonché degli immobili abusivi. A tal fine, i sindaci dovranno collaborare con l’Agenzia delle entrate attraverso l’integrazione dei dati immobiliari e l’interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale. Si prevede, in proposito, la sistematizzazione della raccolta e scambio delle informazioni utili all’elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, sulla base di piani operativi concordati tra comuni o gruppi di comuni e Agenzia (contenenti tempistiche attuative e possibilità di accesso di comuni, professionisti e cittadini ai dati catastali e di pubblicità immobiliare). In assenza dei piani, l’Agenzia delle entrate determinerà provvisoriamente valori e rendite, aventi efficacia sino all’attribuzione definitiva, con oneri da definire e suddividere adeguatamente.


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