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Per le detrazioni contano solo le delibere comunali

Per il calcolo dell’acconto Tasi, il punto di partenza è lo stesso dell’Imu. I due tributi, infatti, condividono la medesima base imponibile. Pertanto:

Una volta determinata la base imponibile, a essa andrà applicata l’aliquota. Come detto, per le prime case, si dovrà solo applicare l’aliquota eventualmente fissata dal comune con provvedimento pubblicato sul sito del Mef entro il 31 maggio. In mancanza, la prima rata non sarà dovuta e l’intera partita verrà rinviata al 16 dicembre.

Per gli altri immobili, invece, in mancanza di una diversa decisione assunta a livello comunale (e resa pubblica entro il 31 maggio con le modalità indicate), si dovrà applicare l’aliquota base dell’1 per mille.

Stesso discorso vale anche per le detrazioni: se il comune delibera in tempo, se ne terrà conto già in sede di acconto, altrimenti se ne riparlerà a fine anno.

Come detto, occorrerà leggere con estrema attenzione i provvedimenti comunali, per capire se si rientra in una delle fattispecie agevolative da essi eventualmente previste.

Ricordiamo, infatti, che alla Tasi non si applicano detrazioni in misura fissa (a differenza dell’Imu, che prevede per tutte le prime case uno sconto da 200 euro, ormai applicabile solo a quelle che il catasto considera «di lusso» e che sono ancora soggette all’imposta municipale, e che fino allo scorso anno ne contemplava anche uno aggiuntivo pari a 50 euro, fi no a un massimo di 400 euro, per ogni figlio residente di età inferiore a 26 anni).

Ai fini Tasi, invece, la previsione di esenzioni (o altre agevolazioni) è rimessa alle scelte dei comuni ed è obbligatoria solo per quelli che decideranno di sfruttare l’extra-aliquota consentita dal dl 16 e che quindi alzeranno il prelievo di un ulteriore 0,8 per mille rispetto all’aliquota massima Tasi (2,5 mille) o alla soma fra aliquota Tasi e aliquota Imu (11,4 per mille).


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