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Gestione dei beni patrimoniali del comune: la puntuale analisi della magistratura contabile
Alla richiesta del quesito sulla possibilità o meno di accordi tra pubbliche amministrazioni circa la possibilità di trasferire un bene comunale sia quale donazione ovvero mediante prezzo simbolico con diritto di riscatto da parte del comune, i magistrati contabili dirottano il quesito fornendo indicazioni di principio, in merito alla corretta disciplina da applicare alla gestione del patrimonio pubblico

Alla richiesta del quesito sulla possibilità o meno di accordi tra pubbliche amministrazioni, nel caso di specie tra Comune e Ministero dell’Interno, circa la possibilità di trasferire un bene comunale sia quale donazione ovvero mediante prezzo simbolico con diritto di riscatto da parte del comune, nel caso si dovesse procedere in futuro con la dismissione dello stesso, i magistrati contabili dirottano il quesito fornendo indicazioni di principio, in merito alla corretta disciplina da applicare alla gestione del patrimonio pubblico, ambito nel quale può, in astratto, ricondursi anche la fattispecie concretamente prospettata. La citata analisi è stata svolta dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione 24/01/2017 n.8, qui di seguito commentata.

I beni patrimoniali degli enti locali

Il Collegio contabile, ritiene opportuno, richiamare brevemente il regime giuridico cui il patrimonio comunale è soggetto.
Beni demaniali. Trattasi di beni incommerciabili, inusucapibili, non assoggettabili ad esecuzione forzata e inespropriabili; non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.). L’utilizzazione dei beni del demanio può essere riservata esclusivamente all’ente pubblico proprietario, può essere consentita alla collettività ovvero essere affidata a soggetti privati, con talune limitazioni del godimento del bene da parte della collettività. A tale ultimo riguardo, si precisa che l’utilizzazione del bene demaniale da parte di determinati soggetti è consentita mediante il tipico strumento della concessione amministrativa (o concessione in godimento), che fa sorgere in capo ai concessionari un diritto personale di godimento ovvero un diritto reale limitato, “sia pure con le peculiarità derivanti dall’interesse pubblico, che ne disciplina le modalità di esercizio e limita l’autonomia del concessionario, fino all’eventuale revoca della concessione da parte della Pubblica Amministrazione, ove l’interesse generale, valutato discrezionalmente, lo esiga” (cfr. Cass. 11 giugno 1975, n. 2308).
Beni del patrimonio indisponibile. Tali beni si caratterizzano per il duplice requisito dell’appartenenza a un ente pubblico e della destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica finalità. In altri termini, i beni indisponibili possono essere tali in quanto presentano caratteristiche che ne determinano “ab origine” la destinazione pubblica (cd.  beni indisponibili per natura) ovvero in quanto sono stati destinati a un pubblico scopo mediante una disposizione legislativa, un provvedimento amministrativo o l’effettiva destinazione del bene a una finalità pubblica. Pur in costanza del carattere dell’indisponibilità, anche per la gestione dei beni del patrimonio indisponibile è ammessa la possibilità che il bene venga fatto oggetto di una concessione, secondo modalità che siano però compatibili con la destinazione al pubblico scopo. È parimente consentita la costituzione di diritti reali di terzi su tali beni, sempre fermo restando il limite della compatibilità con la finalità pubblica; è invece da escludersi l’uso in godimento uti singulus, che comporterebbe il venir meno della destinazione a un pubblico scopo.
Beni del patrimonio disponibile. Trattasi di tutti i beni non rientranti nelle precedenti due categorie, verso i quali le disposizioni legislative (art. 58 d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008) permettono agli enti locali di predisporre apposito elenco, approvato quale allegato di bilancio (piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari), non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, e quindi suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Precisa il Collegio contabile, come anche nell’ambito delle attività di valorizzazione e dismissione di un bene inequivocabilmente disponibile, l’Ente locale non può limitarsi a valutare esclusivamente l’obiettivo dell’incremento delle entrate locali o della diminuzione delle spese. Nello svolgimento delle predette attività, il Comune incontra pur sempre i limiti della salvaguardia dell’interesse pubblico e dell’utilizzo di strumenti competitivi.

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