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Servizio Studi Senato. Schema DPCM sulle intese regione enti locali su indebitamento
Il Servizio Sudi del Senato ha pubblicato la nota di lettura avente ad oggetto “Schema di D.P.C.M. di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della L. n. 243/2012, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali”.

Il Servizio Sudi del Senato ha pubblicato la nota di lettura avente ad oggetto “Schema di D.P.C.M. di attuazione dell’articolo 10, comma 5, della L. n. 243/2012, in materia di ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali”.

Premessa

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel quale si prevede che con D.P.C.M., da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione dell’articolo 10 medesimo, ivi incluse, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato.

Indebitamento

Si rammenta che l’articolo 10, il cui testo, unitamente a quello degli altri articoli del capo IV della legge (artt. 9, 11 e 12) – concernente l’equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali ed il concorso degli stessi alla sostenibilità del debito – è stato consistentemente modificato dalla legge 12 agosto 2016, n.164, dispone che:
– il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (d’ora in avanti: regioni) dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento (comma 1);
– le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2);
– le operazioni di indebitamento suddette e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione (comma 3);
– le medesime operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali (comma 4).

Nel rinviare l’attuazione dell’articolo 10 ad un apposito D.P.C.M., il comma 5 dispone poi contestualmente, quanto agli aspetti procedurali, che lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che devono esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Contenuto dello schema di decreto

Quanto al contenuto dello schema di decreto in esame, esso può sinteticamente indicarsi come articolato su quattro principali temi, il primo dei quali è costituito dalla definizione e dalla disciplina delle intese regionali per la richiesta – ovvero la cessione – degli spazi finanziari finalizzati ad operazione di investimento da realizzarsi mediante indebitamento ovvero utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti; a tal fine vengono definiti i criteri di priorità nell’assegnazione degli spazi che si rendono disponibili, con riguardo in particolare agli enti che dispongono da un lato di progetti esecutivi ed avanzi di amministrazione e dall’altro di limitati spazi di saldo per il loro utilizzo (articoli 1 e 2). In caso di inerzia delle regioni, sia per il mancato avvio della procedura per l’intesa regionale che per il prodursi di ritardi nella tempistica prevista per il proseguire dell’intesa – ovvero di cessazione dell’iter della stessa – viene previsto e regolamentato l’intervento del potere sostitutivo dello Stato (articoli 1 e 3). Vengono infine istituiti, coordinandone la tempistica rispetto alle intese regionali, i patti di solidarietà nazionali, per la eventuale richiesta di quote ulteriori di spazi finanziari non soddisfatte dalle intese regionali, ovvero dai provvedimenti assunti nell’esercizio del potere sostitutivo (articolo 4).

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