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FCDE: l’errato calcolo in fase di riaccertamento straordinario dei residui
I giudici contabili procedono alla verifica dell’esatto calcolo della prima costituzione del FCDE a seguito del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, a fronte di una evidente sottostima dello stesso da parte del comune.

I giudici contabili procedono alla verifica dell’esatto calcolo della prima costituzione del FCDE a seguito del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, a fronte di una evidente sottostima dello stesso da parte del comune. Rilevano, a tal riguardo, i giudici contabili come il comune abbia presentato, a seguito del riaccertamento straordinario, un FCDE immutato rispetto al precedente Fondo Svalutazione Crediti, ciò che a prima vista avrebbe dovuto lasciare forti dubbi circa il raggiungimento di un tale risultato.

Le conseguenze del passaggio alla contabilità armonizzata

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n.1/2017 affronta la questione della corretta determinazione del risultato neutro da parte di un comune nel passaggio ai nuovi principi contabili. Secondo il Collegio contabile, l’aggravio sul risultato di amministrazione è pressoché automatico, in considerazione del fatto che è stato introdotto un nuovo criterio di identificazione del risultato di amministrazione, laddove prima della riforma contabile si distingueva tra risultato contabile di amministrazione e disavanzo effettivo, integrato proprio dall’insufficienza del risultato a coprire le quote vincolate, ora si parla esclusivamente di disavanzo e del conseguente obbligo di rientro, ai sensi degli artt. 42, comma 12, d.lgs. n. 118/201 e 188 del TUEL. Mentre nel previgente ordinamento il Fondo svalutazione crediti era affidato al prudente apprezzamento dell’ente, mediante una valutazione in concreto e partita per partita del bilancio, il nuovo istituto obbliga, pressoché senza eccezioni, a costruire un fondo di svalutazione che assume a riferimento unico il criterio della riscossione storica (diversamente calcolata per la sede previsionale e la “competenza” annuale e per la sede consuntiva). A fronte, proprio, di tale sicuro peggioramento del disavanzo emergente dal nuovo calcolo, ha reso costituzionalmente ragionevole, per competenza, il largo lasso temporale, fino a 30 anni, per ripianare i disavanzi da armonizzazione. Diversamente la legge e i principi generali dell’ordinamento contabile, in primo luogo il principio costituzionale di equilibrio, non consentono che disavanzi effettivi e concreti che si basano su fatti giuridico-contabili antecedenti al 1° gennaio 2015, (data di conversione contabile del risultato di amministrazione) ed indipendenti dalla tecnica di contabilizzazione, siano ripianati con metodi diversi da quelli ordinari che prevedono, a seconda della gravità dello squilibrio, tempi di ripiano nettamente più ridotti, nel rispetto del principio della solidarietà finanziaria tra generazioni (art. 2 Cost.), nonché del principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.).

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