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FCDE: l’errato calcolo in fase di riaccertamento straordinario dei residui
I giudici contabili procedono alla verifica dell’esatto calcolo della prima costituzione del FCDE a seguito del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, a fronte di una evidente sottostima dello stesso da parte del comune.
I giudici contabili procedono alla verifica dell’esatto calcolo della prima costituzione del FCDE a seguito del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, a fronte di una evidente sottostima dello stesso da parte del comune. Rilevano, a tal riguardo, i giudici contabili come il comune abbia presentato, a seguito del riaccertamento straordinario, un FCDE immutato rispetto al precedente Fondo Svalutazione Crediti, ciò che a prima vista avrebbe dovuto lasciare forti dubbi circa il raggiungimento di un tale risultato.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n.1/2017 affronta la questione della corretta determinazione del risultato neutro da parte di un comune nel passaggio ai nuovi principi contabili. Secondo il Collegio contabile, l’aggravio sul risultato di amministrazione è pressoché automatico, in considerazione del fatto che è stato introdotto un nuovo criterio di identificazione del risultato di amministrazione, laddove prima della riforma contabile si distingueva tra risultato contabile di amministrazione e disavanzo effettivo, integrato proprio dall’insufficienza del risultato a coprire le quote vincolate, ora si parla esclusivamente di disavanzo e del conseguente obbligo di rientro, ai sensi degli artt. 42, comma 12, d.lgs. n. 118/201 e 188 del TUEL. Mentre nel previgente ordinamento il Fondo svalutazione crediti era affidato al prudente apprezzamento dell’ente, mediante una valutazione in concreto e partita per partita del bilancio, il nuovo istituto obbliga, pressoché senza eccezioni, a costruire un fondo di svalutazione che assume a riferimento unico il criterio della riscossione storica (diversamente calcolata per la sede previsionale e la “competenza” annuale e per la sede consuntiva). A fronte, proprio, di tale sicuro peggioramento del disavanzo emergente dal nuovo calcolo, ha reso costituzionalmente ragionevole, per competenza, il largo lasso temporale, fino a 30 anni, per ripianare i disavanzi da armonizzazione. Diversamente la legge e i principi generali dell’ordinamento contabile, in primo luogo il principio costituzionale di equilibrio, non consentono che disavanzi effettivi e concreti che si basano su fatti giuridico-contabili antecedenti al 1° gennaio 2015, (data di conversione contabile del risultato di amministrazione) ed indipendenti dalla tecnica di contabilizzazione, siano ripianati con metodi diversi da quelli ordinari che prevedono, a seconda della gravità dello squilibrio, tempi di ripiano nettamente più ridotti, nel rispetto del principio della solidarietà finanziaria tra generazioni (art. 2 Cost.), nonché del principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.).
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di Vincenzo Giannotti
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