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Immobili, fisco nel caos
Il punto sulle ultime novità. L'analisi dei consulenti del lavoro

La fiscalità sugli immobili è stata e continua ad essere uno strumento importante nel nostro ordinamento tributario al fine di fare cassa. Nell’anno appena trascorso molti sono stati i provvedimenti (positivi e negativi) in materia e anche il periodo 2014 ci riserva amare sorprese. Tra le note positive è obbligatorio segnalare le novità relative alla cedolare secca con la riduzione, per gli immobili locati a canone concordato, dell’aliquota della cedolare secca al 15% in luogo della precedente aliquota pari al 19% per l’anno 2013 e del 10% con riferimento al triennio 2014-2017. Altro aspetto positivo, sempre con decorrenza 2013, è la possibilità di dedurre una quota parte dell’imposta Imu pagata (per il 2013 è pari al 30% ed a regime diventa il 20% dell’imposta stessa) dal reddito d’impresa o dal reddito di lavoro autonomo (il diritto alla deduzione attiene all’imposta relativa ai soli immobili strumentali sia per natura che per destinazione). Molte di più sono le note negative che di seguito vengono elencate onde fornire un quadro esaustivo:

– a far data dal 2013,come stabilito dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 (riforma Fornero), per determinare il reddito imponibile degli immobili locati occorre indicare il canone di locazione dell’immobile ridotto del 5% se superiore alla rendita catastale ovvero, in caso contrario, si tiene conto della rendita catastale (Il reddito da dichiarare è pertanto pari al 95% del canone di locazione mentre si ricorda che in precedenza la deduzione forfettaria era pari al 15%);

– la legge di Stabilità 2014 ha introdotto modifiche in tema di tassazione Irpef degli immobili non locati e posseduti da persone fisiche e, in sostanza, per le case sfitte, situate nello stesso Comune dove si trova l’abitazione principale, il reddito sarà tassato per il 50%, già a decorrere dal 2013;

– con la conversione in legge del dl 6 marzo 2014, n. 16 (noto come «Decreto Salva Roma») diventano effettive le modifiche alla disciplina della Tasi e della Tari in vigore dal 2014. Senza dubbio la principale novità è la possibilità prevista per i Comuni di aumentare l’aliquota prevista dello 0,8 per mille per la Tasi al fine di poter finanziare le detrazioni per le abitazioni principali. Per l’anno in corso quindi l’aliquota relativa all’abitazione principale potrà essere elevata dal 2,5 per mille al 3,3 per mille mentre l’aliquota base del 10,6 per mille relativa agli altri immobili potrà invece essere innalzata fi no all’11,4 per mille;

– in materia di versamento Tasi il decreto prevede una modalità di acconto a «due scadenze» per i Comuni che non riusciranno a deliberare le aliquote entro il 23 maggio 2014 e a pubblicarle sul portale del Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio 2014 stabilendo che, il pagamento sulle abitazioni principali è dovuto in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Sugli altri immobili si dovrà versare entro il 16 giugno un acconto pari al 50% del tributo determinato in base all’aliquota base dell’1 per mille (il pagamento si effettua tramite modello F24 e bollettino di conto corrente postale); ci si attende quindi una «complicazione scontata» relativa al materiale pagamento del tributo in quanto se i Comuni non stabiliranno le aliquote della Tasi entro il 31 maggio prossimo i contribuenti dovranno versare un acconto applicando l’aliquota base dell’1 per mille mentre se le aliquote dovessero essere stabilite entro tale scadenza l’acconto dovrà tenere conto delle stesse (da notare che dal 31 maggio alla scadenza ci sono solo 16 giorni lavorativi);

– sempre in relazione al versamento della Tasi la norma stabilisce che l’imposta potrà essere versata sia con il modello F24 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale ma con la conversione in Legge del decreto salva Roma nulla si dice in merito all’obbligo o meno dei Comuni di recapitare al domicilio del Contribuente i bollettini precompilati per il versamento della Tasi (potrebbe quindi esserci la solita ressa davanti ai Caf / Professionisti come già accaduto per l’Imu). In buona sostanza per i professionisti, considerando le numerose scadenze di questo periodo (730, paghe, bonus Irpef, bilanci, dichiarazioni fiscali), si preannuncia un periodo davvero stressante e forse impossibile da sostenere.

Ultima nota fondamentale da segnalare è la responsabilità solidale prevista per il pagamento della Tasi da parte della legge di Stabilità (legge n. 147 del 2013) che «al comma 671 prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria»; anche in questo caso sarebbero necessari chiarimenti sul comportamento da tenere da parte dei contribuenti.

Per ultimo è d’obbligo portare all’attenzione del nostro Legislatore il presente concetto: «Certo è che in un Paese civile pagare le imposte è un dovere sancito dalla Costituzione ma altrettanto vero e sacrosanto è il principio per il quale il legislatore deve adoperarsi per organizzare al meglio il servizio di riscossione senza caos e corse dell’ultima ora per i contribuenti».


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