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I dubbi dei magistrati contabili sulla gratuità degli incarichi dei titolari di incarichi politici
La questione dell’ambito di applicazione del principio di gratuità degli incarichi da parte dei titolari di incarichi politici è stata oggetto di specifico intervento da parte della Sezione delle Autonomie

La questione dell’ambito di applicazione del principio di gratuità degli incarichi da parte dei titolari di incarichi politici è stata oggetto di specifico intervento da parte della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG) che, a seguito di contrasto interpretativo tra più Sezioni, ha enunciato il seguente principio di diritto:
La disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, comma 5, decreto – legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato. Tuttavia, in forza di un’interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all’ art. 35, co. 2-bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti). Il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell’organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell’art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia”.
Pur nella chiarezza della posizione della nomofilachia contabile, restano alcuni dubbi sulla corretta applicazione di tale enunciato, il primo dubbio riguarda l’effetto di un precedente conferimento dell’incarico alla successiva elezione di un incarico elettivo, il secondo riguarda l’applicabilità ad enti di piccola o piccolissima dimensione, e l’ultimo sulla possibilità si assumere un incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 90 TUEL.

LA GRATUITA’ DELL’INCARICO IN CASO DI ELEZIONE SUCCESSIVA E NEI PICCOLI COMUNI

In merito alla compatibilità dell’enunciato di diritto della Sezione delle Autonomie si pone un problema dei conferimenti di incarichi ricevuti prima che il candidato alla carica politica sia stato eletto.

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